Tribunale di Campobasso – Omesso versamento dell’ IVA: reato insussistente per mancanza dell’elemento psicologico in ipotesi di situazione di crisi finanziaria esitata in procedura concordataria.
Tribunale di Campobasso 21 febbraio 2017 - Giudice Gian Piero Scarlato.
Concordato preventivo – Rappresentante legale della società ammessa - Imputazione penale - Reato di mancato versamento dell’IVA – Accusa riferentesi a quel periodo - Effettiva situazione di crisi finanziaria - Circostanza esimente – Assoluzione per insussistenza del fatto.
Va assolto ex art. 530 c.p.p. dal reato di cui all’art. 10 del D. Lvo 74/2000, ossia dall’accusa di omesso versamento dell’ IVA, l’imputato che di sia trovato di fronte ad una situazione di crisi, generatasi in maniera repentina, tale da rendergli impossibile il reperimento delle risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, in quanto, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la crisi di liquidità dell’impresa ha efficacia esimente della condotta contestata per mancanza del profilo psicologico richiesto [nello specifico il Tribunale ha accertato che la società, e per essa il suo rappresentante legale imputato di quel reato, nell’anno incriminato versava effettivamente in una effettiva situazione di crisi finanziaria che, su ricorso ex art. 160 L.F., era esitata, come da documentazione difensiva, in una procedura di concordato preventivo omologato, a sua volta preceduta da una richiesta di omologazione di un accordo ex art. 182 bis L.F. di ristrutturazione dei debiti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Campobasso%2029.2017.pdf