Corte d’Appello di Bari – Reclamo ex art.18 L.F. e presupposti di accoglimento dell’istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo. Accordo di ristrutturazione e differenza rispetto al concordato preventivo.
Corte d’Appello di Bari, Sez. I civ., 09 ottobre 2017 – Pres. Costanzo Mario Cea, Cons. Rel. Vittorio Gaeta, Cons. Filippo Labellarte.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo – Presupposi di accoglimento.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Differenze rispetto alla procedura di concordato preventivo – Esame del giudice dell’accordo – Creditori estranei - Soddisfazione integrale - Valutazione della idoneità della proposta.
Va respinta l’istanza ex art. 19 L.F. di sospensione della liquidazione dell’attivo, proposta in sede di reclamo ex art. 18 L.F. avverso la dichiarazione di fallimento, laddove si possano a tal fine escludere sia il fumus boni iuris che il periculum in mora ma risulti al contrario, per quanto concerne quest’ultimo presupposto, che l’eventuale differimento della vendita di un bene [nello specifico di un natante, vendita che si ipotizzava di eseguire durante il più favorevole periodo estivo] avrebbe certamente provocato il suo deprezzamento qualora eseguita successivamente in altro periodo dell’anno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può non riconoscersi che sussistano delle differenze tra le procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. in quanto, in questa seconda ipotesi, il giudice dell’accordo non è tenuto a porsi problemi di fattibilità e neppure a valutare le omissioni del proponente sotto il profilo dell’intento fraudolento, come previsto per il concordato dall’art. 173 L.F., in quanto il suo esame deve appuntarsi esclusivamente sugli aspetti oggettivi dei singoli punti della proposta, senza ricorrere a valutazioni “globali” onde concedere o negare l’omologa, per verificare che la prospettata valutazione in essa contenuta dei mezzi per soddisfare i creditori estranei sia idonea ad assicurarne l’integrale pagamento in conformità al disposto del primo comma dell’art. 182 bis L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)