Tribunale di Roma – Concordato preventivo con riserva: derogabilità in particolari ipotesi del principio di competitività di cui all’art. 163 bis L.F., da salvaguardarsi comunque almeno parzialmente.

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Data di riferimento: 
29/11/2017

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 agosto 2017 - Pres. Antonino La Malfa, Rel. Lucia Odello, Giud. Luigi Argan.

Concordato preventivo con riserva – Piano di continuità aziendale – Previsione della successiva presentazione – Gestore di molti punti vendita -  Necessità immediata di liquidità – Prosecuzione dell’attività nell’interesse dei creditori - Istanza ex art. 161, settimo comma, L.F. – Cessione immediata di pochi ambiti commerciali -  Richiesta di autorizzazione – Tribunale – Riconoscimento dell’urgenza e della convenienza –  Principio di competitività ex art. 163 bis L.F. -  Necessario contemperamento – Autorizzazione condizionata alla vendita - Svolgimento di una procedura competitiva più snella - Preventivo esperimento – Commissario giudiziale – Conduzione e vigilanza.

Il principio, di portata generale, di competitività, contenuto nell’art. 163 bis L.F., che  il d.l. 27 giugno 2015 n. 83, come convertito con legge 6 agosto 2015 n. 132, ha introdotto nel contesto della legge fallimentare, secondo il quale gli atti dismissivi del patrimonio dell'azienda che ricorra al concordato preventivo devono, in ogni fase, necessariamente essere effettuati mediante il preventivo espletamento di procedure competitive, applicabile “in quanto compatibile”, ai sensi dell’ultimo comma di tale disposizione, anche agli atti di autorizzazione ex art. 161, settimo comma, L.F., si deve ritenere possa, in specifiche e peculiari ipotesi, essere derogato, qualora vi sia l’esigenza di evitare che il ritardo derivante dall'espletamento della procedura competitiva porti a risultati contrari all'interesse dei creditori [nello specifico, il tribunale ha ritenuto che, data la peculiare natura dell’attività svolta dalla richiedente l’ammissione ad un concordato preventivo con riserva,  di gestione di un grosso numero (ben 292) di punti vendita  di beni alimentari freschi e conservati, e considerato che la proponente aveva richiesto, in attesa della predisposizione di un piano di concordato con continuità aziendale ex art.186 bis L.F., l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 161, settimo comma, L.F., alla vendita immediata ad un acquirente già identificato di soli 7 di detti ambiti commerciali allo scopo di ottenere la liquidità necessaria alla prosecuzione dell’attività dei 162 punti vendita rimasti attivi e di non interrompere così , nell’interesse dei creditori, il circolo virtuoso delle vendite necessario a mantenere i valori aziendali, ha, per non dilatare eccessivamente i tempi della cessione di tutti i punti di vendita disponibili e per salvaguardare comunque il principio della competitività, autorizzato  la cessione come da richiesta della ricorrente, sospendendola però condizionatamente all’esito di una procedura competitiva più snella, in quanto concernente quei soli 7 punti vendita, procedura da espletarsi sotto la conduzione e vigilanza del commissario giudiziale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18039.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: