Corte di Cassazione (8742/2016) – Reclamabilità esclusivamente ex art. 26 l.fall. del provvedimento di liquidazione del compenso per l’opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento.

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Data di riferimento: 
03/05/2016

Cassazione civile, sez. I, 03 Maggio 2016, n. 8742. Pres. Fabrizio Forte – Rel. Massimo Ferro.

Decreto di liquidazione del compenso per l’opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento - Provvedimento di natura giurisdizionale destinato a produrre effetti di giudicato - Reclamo ex art. 26 l.fall. – Necessità.

Il decreto con il quale il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25, n. 7, l.fall.), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, lungi dall'assumere carattere meramente ricognitivo, concreta un provvedimento di natura giurisdizionale destinato a statuire sul diritto dell'incaricato in maniera irretrattabile e con gli effetti propri della cosa giudicata, suscettibile di impugnazione unicamente con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell'art. 26 l.fall. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18655.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: