Corte d’Appello di Palermo – Concordato preventivo: verifica da parte del Tribunale, in sede di omologa, del rispetto della percentuale minima di soddisfazione da assicurare ai chirografari.

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Data di riferimento: 
28/12/2017

Corte d’Appello di Palermo, Sez. III civ., 28 dicembre 2017  - Pres. Michele Perriera, Cons. Rel. Giulia Maisano, Cons. Gioacchino Mitra.

Procedura di concordato preventivo – Avanzamento progressivo – Fase conclusiva – Omologazione – Regolarità fino al quel momento della procedura – Rispetto del minimo da assicurare ai creditori – Verifica – Precedente ammissione – Effetto preclusivo – Esclusione.

Nessuna barriera decadenziale è possibile rinvenire nella procedura di concordato preventivo stante che, seppure la stessa sia strutturata per passaggi di avanzamento progressivo verso la definizione concordata della crisi aziendale (proposta del creditore, vaglio di ammissibilità, eventuale revoca, approvazione da parte dei creditori, omologazione), disegna il momento conclusivo, l’omologazione appunto, come quello in cui il Tribunale verifica la regolarità, fino a quel punto, dell’intera procedura, oltre che dell’esito della votazione, e, pertanto, anche delle condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, in particolare di quelle disciplinate dall’art. 160, quarto comma, L.F. relativamente alla percentuale minima di soddisfazione assicurata ai creditori, stante che l’ammissione alla procedura non determina alcun effetto preclusivo al vaglio esperibile in sede di omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Corte%20Appello%20Palermo%2028.12.2017_0.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: