Tribunale di Milano – Omologa della procedura ex art. 182 septies L.F.: natura del credito di MCC, gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, derivante dalla escussione della garanzia ad opera della banca finanziatrice, creditrice chirografaria.
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Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Fall., 01 marzo 2018 – Pres. Alida Palucowski, Rel. Filippo d’Aquino, Giudice Luisa Vasile.
Omologa accordi ex art. 182 bis L.F. – Estensione effetti ex art. 182 septies L.F. – Banca finanziatrice chirografaria - Escussione garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI – Credito da restituzione di MCC, gestore del fondo– Surroga legale ex art. 1203 c.c. nei diritti della creditrice beneficiaria.
Surroga legale a crediti originariamente chirografari – Riconoscimento del privilegio ex art. 9 n. 5 del d.lgs. 123/98 - Inammissibilità –Violazione dell’art. 1203 c.c. – Riconoscimento al garante di una qualità poziore - Inapplicabilità anche del privilegio ex art. 8 bis L. 33/2015 – Accordo di ristrutturazione ex art . 182 septies L.F. - Corretta formazione e omogeneità delle categorie.
Quando la banca beneficiaria escute la garanzia nei confronti del Gestore/mandatario del Fondo, il gestore si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca originaria finanziatrice [nel caso di specie chirografaria]. Pur trattandosi di garanzia diretta prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo PMI), fondo istituito ex art. 2, comma 100, l. 662/96 e successive modifiche, il diritto del Gestore non è altro che una surroga legale nei diritti dell’originario creditore. (Corrado Allora Abbondi – Riproduzione riservata)
In caso di surroga legale da parte del creditore che ha pagato altro creditore, una eventuale ragione di privilegio, come impropriamente indicato dall’art. 9 n.5 del d.lgs. 123/98, sarebbe in contrasto con i principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, perché attribuirebbe (in violazione dell’art. 1203 c.c.) al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il credito del creditore originario. Né può, nel caso di specie, che si riferisce a credito sorto nel 2003 all’atto della prestazione della garanzia, essere invocato il privilegio di cui all’art. 8-bis, comma 3, l. n. 33/2015, disposizione entrata in vigore il 24/03/2015, di natura non retroattiva e non interpretativa. (Corrado Allora Abbondi – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Tribunale di Milano 03 luglio 2014 https://www.unijuris.it/node/2401]
Provvedimento segnalato dall’ avv. Corrado Allora Abbondi
Nota dell'avv. Corrado Allora Abbondi
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