Corte di Cassazione (9018/2018) - Fallimento e riparto del ricavato dalla vendita del patrimonio mobiliare tra crediti assistiti da privilegi generali e speciali: unicità della graduatoria e modalità di pagamento.

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Data di riferimento: 
11/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2018 n. 9018 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento  - Stato passivo -  Riparto – Crediti privilegiati – Privilegi mobiliari speciali e generali – Possibile concorso sugli stessi beni -  Unicità della graduatoria – Modalità di pagamento – Rispetto della gerarchia ex artt. 2777 e 2778 c.c.

Il principio dell'unicità della graduatoria distributiva del patrimonio mobiliare del debitore fallito di cui all'art. 111 quater, primo comma, L.F.,  come  inserito dal D. Lgs.  9 gennaio 2006 n. 5, stante il richiamo operato in calce a quella norma  al "grado previsto dalla legge" e stante l'analogo richiamo ad opera dell'art. 111, primo comma, n. 2 L.F., con riferimento alle modalità di pagamento, all' "ordine assegnato dalla legge", si deve ritenere che non abbia introdotto un autonomo e innovativo criterio regolatore delle preferenze rispetto a quello previsto dagli artt. 2777 e 2778 c.c., onde i privilegi speciali continuano a subire il concorso dei privilegi generali  in base alla gerarchia fissata da quelle disposizioni. Ciò però a condizione che i privilegi generali non trovino completa soddisfazione su altri beni mobili, diversi da quelli oggetto dei privilegi speciali [nello specifico, pertanto, la Corte, ribadendo la decisione già assunta dal tribunale in sede di accoglimento del reclamo proposto,  ex art. 26 L.F., da un venditore di macchinari, cui in sede di ammissione al passivo era stato riconosciuto il privilegio speciale di cui all'art. 2762 c.c., avverso il provvedimento del giudice delegato  che aveva reso esecutivo, ai sensi dell'art. 110 L.F., un piano di reparto parziale che, nonostante la piena capienza del ricavato della vendita del bene su cui insisteva la di lui prelazione, aveva previsto la solo parziale soddisfazione del credito che gli era stato riconosciuto, ha confermato doversi considerare errato che si fossero soddisfatti col ricavato, non solo i creditori aventi privilegio generale sui mobili che lo precedevano nei primi 23 posti di cui alla graduatoria prevista dall'art. 2778 c.c., ma anche quelli posteriori, quantunque fosse possibile ottenere dalla cessione di altri cespiti mobiliari altra liquidità a favore degli stessi]. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.9018.2018.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: