Tribunale di Roma – Concordato preventivo: natura privilegiata generale da riconoscersi al credito da restituzione spettante al gestore del Fondo Rotativo a seguito della revoca del finanziamento dallo stesso concesso.
Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 26 ottobre 2017 – Giud. Istr. Claudio Tedeschi.
Beneficiaria di sovvenzione pubblica – Ammissione a concordato preventivo – Gestore del Fondo Rotativo - Credito conseguente a revoca del finanziamento – Art. 9, quinto comma, D. Lgs. n. 123/1998 – Riconoscimento del privilegio generale.
Laddove la società beneficiaria di una sovvenzione pubblica sussumibile nella previsione di cui all'art. 1 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 123, revocata a seguito di condotte a questa addebitabili, venga successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo, va riconosciuto al gestore del Fondo Rotativo istituito ai sensi dell' art. 2 della L. 394/1981, il diritto alla restituzione del finanziamento agevolato di natura pubblicistica, precedentemente concesso in applicazione del summenzionato decreto, con riconoscimento del privilegio generale previsto dall'art. 9, quinto comma, di quello stesso provvedimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)