Corte di Cassazione (9017/2018) - Fallimento e diritto di prelazione concesso all'affittuario dell'azienda: opzione del curatore per la vendita di quel bene secondo le norme del c.p.c. e possibili effetti sfavorevoli per il prelazionario.

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Data di riferimento: 
11/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2018 n. 9017 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Affitto endoconcorsuale dell'azienda – Immobile aziendale -  Ipotesi di vendita – Curatore – Norme del c.p.c. - Opzione - Prelazione a favore dell'affittuario – Diritto convenzionale - Gara competitiva – Aggiudicazione – Affittuario - Esercizio della prelazione d'acquisto –  Medesime condizioni – Aggiudicatario - Nuova offerta migliorativa – Sospensione della vendita - Nuova procedura competitiva – Possibile svolgimento.

In caso di opzione del curatore ex art. 107, secondo comma, L.F. per la vendita secondo le norme del codice di procedura civile, il positivo esercizio del diritto di prelazione, convenzionalmente concesso all'affittuario del compendio aziendale del fallito, ai sensi dell'art. 104 bis, quinto comma, L.F., con riferimento all'immobile ove il ramo d'azienda risultava ubicato, pur  comportando una possibile sostituzione, alle medesime condizioni, del soggetto che sia, a seguito dello svolgimento di una gara competitiva indetta per la vendita di quel bene risultato aggiudicatario dello stesso, con il prelazionario, non consente di scindere gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l'aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli posti a tutela dei creditori, tra cui anche l'eventualità che, ex art. 584 c.p.c., un terzo presenti un'offerta in aumento, tale da comportare lo svolgimento di una nuova procedura competitiva adeguatamente pubblicizzata, e che per tale motivo possa subire gli effetti della sospensione della vendita ad opera del curatore, ex art. 107, quarto comma, L.F.; ciò in ragione della necessità, per la natura pubblicistica degli interessi sottesi alle vendite fallimentari, di comunque garanire il massimo realizzo possibile [nello specifico, la Corte ha respinto il reclamo avverso le decisioni assunte al riguardo dal giudice delegato che aveva autorizzato la sospensione della vendita e l'indizione da parte del curatore di una nuova gara]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 31 gennaio 2013 n. 2316 https://www.unijuris.it/node/1987]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20583

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: