Corte di Cassazione (30539/2018) – Coordinamento tra procedimenti: dichiarazione di fallimento quale conseguenza o dell'esito negativo di una proposta concordataria o del suo essere finalizzata solo a ritardare quella pronuncia.

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Data di riferimento: 
26/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30539 – Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Proposta di concordato – Decreto di inammissibilità – Dichiarazione di fallimento – Pronuncia che può conseguirne – Necessità di ulteriori adempimenti procedurali – Esclusione –  Debitore -  Eventualità già nota - Rapporto processuale già instaurato.

Rapporto tra concordato preventivo e fallimento – Necessario coordinamento delle procedure – Dichiarazione di fallimento – Pronuncia possibile solo a seguito di esito negativo del concordato – Eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F. - Verificarsi -   Finalità deviata del concordato – Mero intento di procrastinare il fallimento – Altra eventuale ipotesi .

La fase rivolta alla dichiarazione di fallimento che si può aprire ai sensi dell'art. 162, secondo comma, ultima parte, L.F. in caso d'inammissibilità di una proposta concordataria, si configura come un subprocedimento che non richiede ulteriori adempimenti procedurali, risultando già instaurato il rapporto processuale dinanzi al tribunale per effetto dell'iniziativa del debitore, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento è noto a quest'ultimo fin dal momento della proposizione della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia in termini non di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti, bensì di mero coordinamento, nel senso che, pendente il primo,la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.; tuttavia, è inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa, ma per procrastinare la dichiarazione di fallimento, integrando in tal caso la domanda gli estremi dell'abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la debitrice, nonostante la possibilità concessale di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, aveva depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione, come tale ritenuta inidonea, in applicazione del suesposto principio, ad impedire la pronuncia del fallimento). (Massima ufficiale)

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, sez. I civ., 14 febbraio 2017 n. 3836 https://www.unijuris.it/node/4146]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21105.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: