Corte di Cassazione (20895/2019) – Fallimento e insinuazione al passivo di crediti bancari garantiti sia da clausola di pegno omnibus sia da altre clausole più specifiche: propagabilità o meno della nullità parziale ex art. 1419 c.c.

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Data di riferimento: 
05/08/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2019, n. 20895 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Insinuzione al passivo –- Crediti bancari di tipo diverso – Contesto contrattuale  -  Pegno omnibuse altre clausole più specifiche – Contestuale presenza -  Riconoscimento del privilegio pignoratizio – Ruolo della clausola omnibus e  propogazion della nullità parziale di questa – Problematica da risolversi.

La pur contestuale presenza nel medesimo contratto bancario oltre che di una clausola di pegno omnibus, clausola che nei moduli predisposti dalle banche riveste carattere connotativo del "fare credito"da parte delle stesse, anche di altre clausole, che pongano dei beni alla specifica sicurezza di talune determinate voci di credito, non solo non risulta decisiva ai fine di stabilire il ruolo che le condizioni generale di contratto assegnano alla clausola omnibus, ma anzi pongono il problema se la  nullità parziale della stessa, come discendente dall'art. 2787, terzo comma, c.c., si propaghi o meno ex art. 1419 c.c. anche alle altre clausole [nello specifico la Corte ha rigettato, in ragione della sua mancata autosufficienza, il ricorso proposto dalla banca per non esserle stato riconosciuto, pur in presenza di una clausola contrattuale di pegno omnibus e di  altre clausole più specifiche, né dal giudice delegato, né dal tribunale in sede di opposizione, con riferimento ad alcuni suoi crediti di tipo diverso, il privilegio pignoratizio, e ciò in quanto la ricorrente non si era preoccupata, come sarebbe risultato necessario per poter valutare il rapporto di essenzialità o meno di quelle "altre clausole" rispetto all'intero contesto contrattuale che le conteneva, sia di riportarne l'intero testo, sia di precisare quali cose, nel contesto di tali clausole, avrebbero formato specifico oggetto della garanzia in questione, contributi informativi indispensabili per poter valutare se si potessero eventualmente considerare documentative del rispetto delle prescrizioni dell'art. 2787, terzo comma, c.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/legittimita/22256/Bancario

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