Tribunale di Rimini – Non può essere ammesso allo stato passivo il credito del professionista che, nella precedente sede concordataria, non abbia svolto, in sede di attestazione, ex art. 161, terzo comma, L.F., in modo adeguato il suo compito.

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Data di riferimento: 
03/06/2019

Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 3 giugno 2019 - Pres. Francesca Miconi, Rel. Lorenzo Maria Lico, Giud. Silvia Rossi.

Procedura di concordato preventivo - Inadempienze commesse nella fase esecutiva - Dichiarazione di fallimento - Stato passivo - Credito dell'attestatore - Mancata ammissione - Attività professionale svolta in modo inadeguato -  Professionista - Opposizione  -  Argomentazione addotta - Avvenuta approvazione e omologazione del concordato - Ragione non valida - Rigetto del ricorso.

Con riferimento ad una procedura di concordato preventivo sfociata nel fallimento a causa di alcune inadempienze verificatesi nella fase esecutiva dello stesso, non merita di essere condivisa l'argomentazione addotta dall'attestatore in sede di opposizione allo stato passivo, come dallo stesso proposta  per il mancato riconoscimento del compenso spettantegli per l'attività  svolta in sede concordataria, che tragga fondamento, al fine di sostenere la legittimità del di lui operato, sull'essere stato il piano concordatario approvato dai creditori e poi omologato dal tribunale, stante che la ratio dell'istituto della relazione del professionista, come prevista dall'art. 161, terzo comma, L.F. è finalizzata proprio a rendere il più possibile consapevole il voto espresso dai creditori in sede di approvazione, nel mentre, nel caso specifico, la relazione si doveva ritenere che non fosse stata approntata con la dovuta diligenza e che risultasse pertanto  inidonea a conseguire quel risultato; ciò, sia per non avere il professionista svolto in modo affidabile il riscontro circa lo stato patrimoniale e finanziario della debitrice, essendosi lo stesso limitato a rifarsi, senza un approfondito vaglio critico e senza una idonea motivazione, al contenuto dalla perizia, per di più caratterizzata da elementi di aleatorietà, svolta dallo stimatore; sia per non avere lo stesso professionista operato una ricostruzione ex ante  degli eventuali scenari che avrebbero potuto impedire l'attuazione del piano concordatario, mettendone a rischio la fattibilità. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22567.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: