Corte di Cassazione (18543/2019) – Risoluzione di un contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dello stesso: disciplina da applicarsi.

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Data di riferimento: 
10/07/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 luglio 2019, n. 18543 - Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Contratto di leasing finanziario - Risoluzione per  inadempimento dell'utilizzatore - Successiva dicharazione di fallimento dello stesso - Disciplina da applicarsi - Accertamento del passivo - Giudice delegato - Stima del valore del bene  - Vendita a cura del concedente  - Determinazione dell'eventuale credito della curatela - Ipotesi alternativa - Concedente - Differenza ancora spettantegli -  Insinuazione al passivo.

Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dello stesso, devono, nonostante l'art 72 quater LF. faccia specifico riferimento all'ipotesi particolare di scioglimento del contratto di locazione finanziaria per volontà del curatore, essere parimenti regolati sulla base di quanto previsto da detta norma, che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti. La disciplina della L. n. 124 del 2017 ed il procedimento di realizzazione sul bene ivi regolato consentono infatti di superare i dubbi interpretativi sorti in ordine al trattamento, in ambito concorsuale, del credito del concedente all'esito della risoluzione negoziale di un tale contratto per inadempimento dell'utilizzatore. Pure in questo caso, pertanto, il concedente dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter allocare il bene e trattenere in tutto, o in parte, l'importo incassato. La vendita avverà a cura dello stesso concedente previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo e sulla base di quel valore, da eventualmente rettificare in sede di riparto sulla base di quanto poi effettivamente realizzato, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente, oppure il credito in moneta fallimentare di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene e il suo credito residuo, rappresentato dall'ammontare dei canoni scaduti e non pagati ante fallimento, dei canoni a scadere (dovuti ex art. 55 L.F. solo i linea capitale) e del prezzo pattuito in contratto per l'esercizio dell' opzione finale d'acquisto da parte dell'utilizzatore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata) 

http://leasing.ilcaso.it/sentenze/ultime/22617/leasing

[cfr, questa rivista: Corte di cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8980  https://www.unijuris.it/node/4615   e 10 maggio 2019, n. 12552 https://www.unijuris.it/node/4823]

 

[a supporto di questa decisione  la Corte ha precisato che il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), con riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale ha previsto all'art. 177 una disciplina della locazione finanziaria pienamente coerente  con la disciplina dell'art.72 quater L.F. e della L. 124/2017, sia per quanto concerne, in caso di scioglimento di un contratto di locazione finanziaria, le modalità di quantificazione del credito eventualmente spettante alla curatela a fronte di una maggiore somma ricavata dal concedente in sede di vendita, a valori di mercato, del bene a lui restituito, sia per quanto concerne la devoluzione al giudice delegato  del compito di procedere alla stima del bene oggetto del contratto, nel caso il concedente si insinui al passivo per vedersi riconoscere la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione di quel bene].

 

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: