Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Credito del professionista - Imprededucibilità.

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Data di riferimento: 
06/03/2010

Tribunale di Udine, 6 dicembre 2009 (Pubblicata in data 6 marzo 2010)Dott.ssa Alessandra Bottan - presidenteDott. Gianfranco Pellizzoni - giudice estensoreDott. Francesco Venier - giudice

Con riferimento al credito insinuato al passivo dal professionista che ha predisposto in veste di esperto la relazione di cui all'articolo 161 terzo comma l.f., il presupposto richiesto dalla legge per riconoscere la prededuzione appare essere quello dell'apertura della procedura di concordato preventivo, in quanto solo con il decreto di ammissione vi può essere una continuità di procedure, mentre nel caso di rigetto dell'istanza e di contestuale dichiarazione di fallimento ( su istanza dei creditori o del P. M.), la domanda di concordato e i connessi oneri, rimane una mera istanza, che non ha trovato accoglimento e non implica alcun vantaggio per la massa dei creditori. Nella fase di predisposizione della domanda e di deposito della stessa sussiste infatti esclusivamente un interesse del debitore, il quale pone in essere una attività meramente privata, tendente a risolvere la crisi dell'impresa e/o a evitare il fallimento ( secondo modelli alternativi di soddisfazione dei creditori tipicamente liquidatori o di risanamento dell'impresa), che non ha ancora ricevuto il vaglio dell'autorità giudiziaria e tantomeno dei creditori e solo con il decreto di ammissione può dirsi integrato il presupposto della continuità delle procedure. (Francesco Gabassi. Riproduzione riservata)(Il provvedimento massimato conferma il provvedimento della dott.ssa Grisafi dd. 15.10.2008 in questo sito -  http://unijuris.it/node/154 )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: