Tribunale di Udine - Concordato preventivo - credito del professionista - imprededucibilità

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Data di riferimento: 
15/10/2008

Tribunale di Udine, 15 ottobre 2008 - dott.ssa Mimma Grisafi 

Con riferimento al credito insinuato al passivo dal professionista che ha redatto la domanda di concordato non accolta o che comunque ha predisposto in veste di esperto la relazione di cui all'articolo 161 terzo comma l.f., per potersi parlare di crediti sorti "in funzione" di una procedura, come testualmente recita l'art 111 lf, occorre che una procedura sia effettivamente aperta e che quindi, nel caso di concordato preventivo, vi sia stata l'emissione di un decreto di ammissione che, come dispone testualmente l'art. 163 lf, segna il momento in cui può ritenersi aperta la procedura. Deve pertanto ritenersi che la norma dell'art. 111 secondo comma lf. nella sua nuova formulazione, pone come presupposto implicito della prededuzione di un credito, l'avvenuta apertura della procedura (quindi il decreto di ammissione).

In ogni caso la prededuzione va esclusa in quanto trattasi di debito sorto prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, al di fuori di un qualsiasi controllo sull' "an" e sul "quantum" del credito, da parte degli organi della procedura, a tutela dei creditori.

(Provvedimento confermato dal Tribunale di Udine con decisione dd. 6 dicembre 2009 in questo sito https://www.unijuris.it/node/534)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: