Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo e limitazioni cui il tribunale può subordinare il pagamento prioritario, come da previsione nella proposta, dei crediti dei professionisti che hanno assistito l’imprenditore nella predisposizione della domanda.

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Data di riferimento: 
23/12/2020

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ. Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate, 23 dicembre 2020 – Pres. Laura De Simone, Giudici Elena Gelato e Bruno Gian Pio Conca.

Concordato preventivo – Professionisti che hanno assistito l'imprenditore -  Crediti  funzionali alla procedura – Proposta – Previsione del loro pagamento integrale in prededuzione – Limitazioni deliberate dal tribunale.

Nel provvedimento con cui accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo e dichiara aperta la procedura il tribunale può espressamente disporre le limitazioni alle quali è subordinato il pagamento nella misura del 100% dei crediti prededotti funzionali alla procedura (ovvero dei crediti dei professionisti che hanno assistito l’imprenditore nella predisposizione e nel deposito della domanda di concordato) come previsto nella proposta del debitore [nello specifico, il tribunale ha precisato che il pagamento prioritario di quei crediti rispetto a tutti gli altri creditori avrebbe potuto aver luogo  unicamente con riferimento al ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare non gravato da garanzie reali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24954.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: