Tribunale di Larino – Fallimento e privilegio processuale spettante al creditore fondiario: considerazioni in tema di assegnazione del ricavato dell'esecuzione immobiliare e di pagamento delle spese maturate dagli organi di quella procedura.

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Data di riferimento: 
28/06/2021

Tribunale di Larino, Ufficio Esecuzioni, 28 giugno 2021 – Giudice dell'esecuzione Rinaldo d'Alonzo.

Esecuzione immobiliare - Pendenza del fallimento del mutuatario – Ricavato della vendita – Creditore fondiario – Assegnazione provvisoria – Positiva insinuazione al passivo – Proposizione impedita da cause esterne - Presupposti necessari - Termine finale.

Fallimento – Esecuzione immobiliare - Svolgimento – Spese maturate dagli organi della procedura – Liquidazione e pagamento – Competenza – Creditore fondiario - Assegnazione del ricavato - Deduzione di quelle spese - Titolo di anticipazione - Insinuazione al passivo - Possibile recupero in tutto o in parte in prededuzione.

Il creditore fondiario perde il privilegio processuale quante volte non abbia depositato la domanda di insinuazione al passivo nel termine di cui all’art 101 L.F. (oppure quando la domanda di ammissione, pur formulata, sia stata rigettata dal giudice delegato), a meno che non dimostri di non avervi provveduto per causa a lui non imputabile, a norma dell’ultimo comma del citato art. 101; di contro, quando il relativo termine non sia ancora decorso, egli avrà comunque diritto all’assegnazione provvisoria del ricavato dalla vendita svolta nel corso dell'esecuzione immobiliare, nella misura corrispondente al suo credito complessivo, sebbene non si sia ancora formalmente insinuato al passivo, e ciò anche quando abbia già ricevuto dal curatore l'avviso di cui all'art. 92 L.F. o quando abbia già appreso in qualunque modo la notizia del fallimento del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per quanto concerne il problema connesso della competenza alla liquidazione ed al pagamento delle spese maturate a favore degli organi della procedura esecutiva individuale, si deve ritenere che la loro liquidazione risulti di competenza dal giudice dell'esecuzione, ma che il loro pagamento non possa che aver luogo in sede fallimentare secondo le regole del concorso. Per tale ragione, quali somme da anticiparsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 115/2002, vengono provvisoriamente poste a carico del creditore fondiario e detratte da quanto gli dovrebbe essere versato, ma resta fermo il diritto da parte sua di richiederne il pagamento, quale credito prededucibile, nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo, salvo rimanere, definitivamente a suo carico per la parte eccedente rispetto a quanto risulti spettargli, nel caso in cui l’attivo realizzato non risulti neppure sufficiente a pagare integralmente quel tipo di crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-larino-28-giugno-2021-est-d-alonzo

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-larino-28-giugno-2021-est-d-alonzo_2

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-larino-28-giugno-2021-est-d-alonzo_3

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25795.pdf 

 

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482 https://www.unijuris.it/node/4348].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: