Corte di Cassazione (28352/2025) – Il mutuo fondiario concluso per ripianare pregresse esposizioni debitorie della beneficiaria poi fallita non è per ciò solo nullo o simulato ma pur sempre revocabile.

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Data di riferimento: 
26/10/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 ottobre 2025, n. 28352 – Pres. Luigi Abete, Rel. Andrea Fidanzia.

Fallimento di società correntista – Mutuo fondiario antecedentemente concluso per ripianare pregresse esposizioni debitorie – Mancanza della traditio di denaro ma semplice annotazione in conto per operare la compensazione – Mutuo che non poteva considerarsi né nullo, né simulato - Eccezione revocatoria formulata dal curatore subordinatamente al riconoscimento della validità dell’atto – Conseguente possibile ammissione in chirografo del credito della banca mutuante.

In tema di formazione dello stato passivo, non è nullo il contratto di mutuo anche nel caso in cui le somme erogate siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante (c.d. mutuo solutorio), costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ammesso in chirografo il credito della banca mutuante, in quanto, pur se il mutuo non poteva dirsi nullo né simulato, la specifica destinazione delle somme al ripianamento del saldo negativo di pregresse linee di credito rendeva inefficace la garanzia ipotecaria formalmente rilasciata per un finanziamento fondiario, in accoglimento dell’eccezione revocatoria formulata dal curatore subordinatamente al riconoscimento della validità dell’atto). (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-ottobre-2025-n-28352-pres-abete-est-fidanzia

[quanto al fatto che il cd. mutuo solutorio non risulti invalido ma rilevi sotto il diverso profilo dell'ineffficacia e qindi della revocabilità ordinaria o fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5034 https://www.unijuris.it/node/6245; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2018, n. 4202 https://www.unijuris.it/node/4728 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3024 https://www.unijuris.it/node/5128].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: