Tribunale di Bergamo – Composizione negoziata della crisi e domanda di conferma delle misure protettive: soggetti legittimati ad avere accesso a quella procedura e limiti di accoglibilità da parte del tribunale di detta istanza.

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Data di riferimento: 
24/02/2022

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., 24 febbraio 2022 – Giud. Bruno Conca.

Composizione negoziata della crisi - Ricorso per la conferma delle misure protettive – Dichiarazione di inefficacia di una ipoteca giudiziale – Istanza non accoglibile – Fondamento.

Composizione negoziata della crisi - Ricorso per la conferma delle misure protettive – Inibitoria delle azioni esecutive e cautelari –Tribunale – Pronuncia erga omes . Inammissibilità – Necessità di una pronuncia circoscritta a soli alcuni specifici creditori – Motivo di tale limitazione.

Composizione negoziata della crisi - Ricorso per la conferma delle misure protettive – Soggetti legittimati alla proposizione.

In sede di ricorso per la conferma delle misure protettive di cui all'art. 6 della L. 147/2021 di conversione del D.L. 118/2021, si deve considerare inammissibile la domanda del debitore volta anche a che sia dichiarata l'inefficacia, in analogia col disposto dell'art. 168 L.F., di una ipoteca giudiziale iscritta da un creditore chirografario sui beni immobili  dello stesso debitore in data anteriore alla pubblicazione dell'istanza volta alla concessione di tali misure in vista di addivenire ad una composizione negoziata della crisi, in quanto solo da tale momento e fino alla conclusione delle trattative non è consentito ai creditori oltre che di iniziare o  proseguire azioni esecutive e cautelari sul di lui patrimonio, anche di acquistare diritti di prelazione che non siano con lui concordati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, non qualificabile quale procedura concorsuale, il divieto di acquisire diritti di prelazione, come pure l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari, come richiesti dal debitore col ricorso ex art. 7 L. 147/2021, non possono dal tribunale essere concessi erga omnes, bensì, selettivamente, solo nei confronti dei creditori specificamente individuati dal ricorrente; ciò da un lato, perché titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum [nel caso di specie, in quanto già muniti di decreto ingiuntivo, perlopiù anche provvisoriamente esecutivo] ed, in secondo luogo, in quanto soggetti da necessariamente sentirsi, perché posti in grado di contraddire la domanda del debitore, come pure, successivamente, non solo facoltizzati ex lege, ma anche nell’effettiva possibilità di richiedere la revoca delle misure protettive laddove riconosciute nei loro confronti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Sotto il profilo soggettivo, la  conferma delle misure protettive di cui alla procedura ex art. 7 della legge 147/2021 è concedibile solo in favore di soggetto in stato di c.d. precrisi (come definita dall’art. 2 CCII) o d’insolvenza “reversibile”, dunque non anche dell’insolvente tout court, essendo la reversibilità della crisi o dell’insolvenza condicio sine qua non dell’ammissibilità delle misure richieste. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-di-bergamo-24-febbraio-2022-est-conca_1

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27378.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6034]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: