Tribunale di Bergamo – Presupposti sufficienti per addivenire all'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale su istanza del debitore.

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Data di riferimento: 
03/08/2022

Tribunale di Bergamo, 03 agosto 2022 (data della pronuncia) – Pres. Esrt. Laura De Simone, Giud. Bruno Gian Pio Conca e Angela Randazzo.

Debitore – Procedura di liquidazione giudiziale - Istanza di apertura - Deposito solo parziale della documentazione di cui all'art. 39 CCII – Documentazione imprescindibile.

La richiesta del debitore di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale può trovare accoglimento anche a fronte del deposito solo parziale della documentazione di cui all’art. 39 CCII, ciò in quanto, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l’accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all’accoglimento della richiesta dell’imprenditore quando gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l’accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l’imprenditore [nello specifico il Tribunale, appurato che il debitore risultava assoggettabile, ai sensi del primo comma dell'art. 121 CCII, alle disposizioni sui procedimenti concorsuali in quanto imprenditore commerciale; che non era emerso che in capo allo stesso sussistessero i requisiti congiunti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII; che dagli atti degli acquisti risultava che la di lui impresa aveva un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ha, ai sensi di quest'ultimo articolo, dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale e proceduto, nell'attesa della istituzione dell'apposito Albo come da previsione dell'art. 356 CCII, alla nomina del curatore nella persona di un soggetto che risultava iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-3-agosto-2022-pres-est-de-simone

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: