Corte di Cassazione (3724/2023) – Non è prededucibile nel successivo fallimento il credito del soggetto che, a seguito dell'apertura di un concordato preventivo, ha finanziato il proponente per consentirgli di pagare le spese di giustizia.

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Data di riferimento: 
07/02/2023

Corte di Cassazione, Sez. VI, 07 febbraio 2023, n. 3724 – Pres.Giacinto Bisogni, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Credito per erogazione di un finanziamento – Riconoscimento in sede di concordato preventivo come aperto – Somme necessarie al versamento del deposito delle spese di giustizia – Soggetto finanziatore - Domanda di riconoscimento in prededuzione ai sensi dell'art.11,1 secondo coma , L.F. -  Ammissione al passivo solo in chirografo – Fondamento.

In tema di concordato preventivo, il credito che nasce in capo al terzo in forza di mutuo erogato in concordato affinché possa provvedere al deposito delle spese previste dall’art. 163, comma 2, n. 4, L. fall., non è prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. fall., in quanto il contratto in parola è strumentale non agli scopi della procedura, ma all’interesse del debitore a che la stessa abbia corso dopo la sua formale apertura. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28947.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-febbraio-2023-n-3...

[in tema di funzionalità, quale criterio necessario per potersi riconoscere a favore di un professionista, nella successiva sede fallimentare, la prededucibilità di un credito per prestazioni dallo stesso eseguite a favore del debitore ai fini della proposizione e dell'allestimento di un precedente concordato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: