Tribunale di Roma – Opposizione allo stato passivo e riunione con procedimenti prima del fallimento. Regime della sospensione.

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Data di riferimento: 
06/03/2023

Trib. Roma, 6 marzo 2023, Pres. La Malfa, Est. Miccio

Opposizione allo stato passivo - Efficacia giudicato – Insussistenza e conseguente esclusione della riunione del procedimento di opposizione allo stato passivo a quello di opposizione a decreto ingiuntivo sorto prima del fallimento – Sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo in presenza di procedimenti sorti prima del fallimento – Casistica.

Va esclusa la possibilità di riunire il procedimento di opposizione allo stato passivo  a quello di opposizione a decreto ingiuntivo sorto prima del fallimento: osta a tale soluzione non solo la diversità del rito (camerale versus ordinario) ma anche l'inattitudine della decisione assunta in sede di opposizione allo stato passivo a passare in cosa giudicata, stante la sua valenza meramente endofallimentare ex an, 96 1.f.

Nell’ipotesi in cui non possa ritenersi formalmente proposta una eccezione riconvenzionale di compensazione (eccependo la sussistenza del controcredito già azionato nel diverso giudizio), non vi è il rischio di una duplicazione di istruttoria e di un contrasto di giudicati, e dunque non vi sono i presupposti per sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo in  attesa della definizione di quello ordinario.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-6-marzo-2023-pres-la-malfa-est-miccio

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: