Corte di Cassazione (26176/2022) – Fallimento: natura chirografaria del credito del professionista che nella precedente sede concordataria ha anticipato per conto del cliente le spese richieste per l'ammissione alla procedura.

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Data di riferimento: 
06/09/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2022, n. 26176 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Luigi Abete.

Concordato preventivo - Deposito cauzionale delle spese necessarie – Anticipazione dal parte del professionista che assiste il debitore – Successivo fallimento – Insinuazione al passivo di quel credito in prededuzione – Credito di natura diversa rispetto a quello a titolo di compenso per prestazioni professionali– Ammissione in chirografo.

Concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento – Deposito dell'acconto per spese necessarie all'accesso alla procedura minore - Mutuo contratto dal debitore a tal fine – Ammissione al passivo in prededuzione – Presupposti necessari ex art. 182 quater, secondo comma, L.F.

Il deposito cauzionale di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 163, L.F. per “spese che si presumono necessarie per l'intera procedura”, qualora costituito dal professionista che assiste l'imprenditore che domanda l'ammissione al concordato preventivo, pur indispensabile affinché la domanda abbia corso e ai fini dell'ammissione a quella procedura, non può reputarsi funzionalmente collegato alla prestazione d'opera intellettuale svolta, sicché non ne riflette la medesima natura; ciò in quanto, a differenza dell'anticipazione di spese che l'avvocato sovente effettua a favore del cliente (quali marche da bollo, "contributo unificato", spese di trasferta etc.) non rinviene la sua genesi nello stesso titolo, il contratto d'opera intellettuale, da cui scaturisce il credito al compenso ex art. 2233 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento, il credito relativo al mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito dell'acconto per le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4, L.F., può essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 182 quater, secondo comma, L.F., purché ricorrano le condizioni ivi previste (finanziamento previsto dal piano e prededuzione espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione), consentendo in tal modo ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibilità di adempimento [la Corte ha pertanto confermato che, trattandosi di ipotesi diversa, giustamente il credito spettante al professionista che aveva costituito il deposito cauzionale di cui all'art. 163, secondo comma, n.4 L.F. per conto del cliente fosse stato ammesso al passivo nel fallimento che aveva fatto seguito al concordato, in chirografo anziché in prededuzione come richiesto dal professionista]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29475.pdf

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