Tribunale di Vicenza – Anche in sede di concordato semplificato ex art. 25 sexies C.C.I. risulta ammissibile il riconoscimento di misure cautelari e protettive. Durata massima prevista.

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Data di riferimento: 
21/09/2023

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 21 settembre 2023 – Giudice delegato Silvia Saltarelli. 

Concordato semplificato – Debitore –Istanza di misure protettive e cautelari – Riconoscimento consentito – Fondamento - Contraddittorio con i controinteressati - Necessità in taluni casi di addivenirvi – Fissazione di un'apposita udienza.

Composizione negoziata – Procedura avviata ai sensi del D.L. 118/021 - Richiesta di misure protettive ulteriori – Avvenuto riconoscimento – Successiva presentazione di una proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies C.C.I. – Nuova istanza di riconoscimento di quelle stesse misure – Art. 8 C.C.I. e previsione di una durata massima complessiva di dodici mesi – Periodo di tempo precedentemente trascorso – Necessaria considerazione.

Sebbene il concordato semplificato non sia espressamente menzionato dall’art. 54, comma 1, C.C.I. fra le procedure nell'ambito delle quali sono previste le misure cautelari e protettive, il richiamo operato dal comma 2, di detto articolo. alla “domanda di cui all'art. 40” si deve ritenere sia riferibile anche a quella procedura perché rientrante fra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, lettera m-bis, C.C.I e di conseguenza trovi applicazione il regime del procedimento unitario di cui agli artt. 40 e ss. C.C.I. [nello specifico, dal momento che l'istanza di misure protettive mirava in particolare a inibire l'esecuzione, da parte della locatrice dell'immobile in cui la richiedente esercitava a titolo di conduttrice l'attività d'impresa, di uno sfratto per morosità già convalidato, il giudice ha ritenuto necessario instaurare, prima di decidere se riconoscerle o meno. un contraddittorio con i controinteressati ai sensi dell'art. 55, comma 2, C.C.I.  ed ha fissato con decreto perciò un'apposita udienza onerando l'istante della notifica dello stesso a quelle parti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche laddove, in sede di concordato semplificato, il debitore richiedente ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 54 comma 2 abbia, come nello specifico, già beneficiato di tali misure nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 2 del d.l. 118/2021 e quindi nel corso di un procedimento regolamentato da normativa antecedente all'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, dal momento che  la crisi è la medesima che ha determinato l'apertura ex art. 25 sexies C.C.I. della successiva procedura, trova comunque applicazione l'art. 8 C.C.I. che prevede una durata massima complessiva di tali misure, anche non continuativa, di dodici mesi che tenga conto di quelle di cui all'art. 18 C.C.I., norma contenente l'attuale disciplina delle misure protettive in sede di composizione negoziata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2363

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza