Tribunale di Milano – Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o ad una procedura di insolvenza: tribunale competente.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 24 giugno 2024 – Pres. Laura De Simone, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Guendalina Pascale.
Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza – Tribunale competente – Continuità normativa tra legge fallimentare e Codice della Crisi e dell'Insolvenza – Centro degli interessi principali del debitore – Nuovo criterio cui fare riferimento – Presunzione solo relativa di coincidenza con la sede legale – Possibilità di prova contraria – Riscontro che l'attività di direzione e amministrazione dell'impresa si svolge in modo abituale altrove. - Luogo riconoscibile dai terzi – Condizione necessaria.
Seppure il Codice della Crisi e dell'insolvenza, al fine di introdurre un elemento di maggiore uniformità, anche linguistica, della disciplina concorsuale italiana in una prospettiva di armonizzazione all’interno dello spazio giuridico europeo, abbia, in tema di competenza a decidere dell'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza, agli artt. 2, lettera m) e 27, comma 2, C.C.I. abbandonato la tradizionale espressione «sede principale dell’impresa» di cui all’art. 9 L.F. per adottare un criterio più ampio ed onnicomprensivo di «centro degli interessi principali del debitore» (COMI) che richiama l’identica formulazione («Centre Of Main Interests of a debtor») di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere, non risultano ragioni per ritenere che ciò determini una effettiva discontinuità rispetto alla disciplina precedente, se non per il il fatto che la nuova nozione risulta riferibile non solo agli imprenditori, ma anche ai professionisti ed ai consumatori soggetti alle «procedure di composizione delle crisi. Nel segno della piena continuità normativa, si deve ritenere pertanto che non possa, con riferimento alle precisazioni contenute nel comma 3 di detto art. 27 C.C.I., farsi ricorso a presunzioni assolute di identificazione della sede legale con la sede effettiva abituale, essendo sempre fatta salva in concreto la possibilità che risulti provato, trattandosi invece di presunzione semplice, che l'attività di direzione e amministrazione dell'impresa si svolge in modo abituale altrove in un luogo riconoscibile dai terzi, come da consolidato e pregresso orientamento della S.C. formatosi sotto la vigenza del precedente art. 9 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano 18 marzo 2016 https://www.unijuris.it/node/2865 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16116 https://www.unijuris.it/node/5279 e con riferimento all'ipotesi di apertura del fallimento e del concordato preventivo avanti a due diversi tribunali: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4343https://www.unijuris.it/node/5122].
