Tribunale di Roma - Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: non può avere natura meramente liquidatoria. Controlli da eseguirsi dal tribunale in particolare circa la corretta formazione delle classi.

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Data di riferimento: 
25/03/2025

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 25 marzo 2025 (data della pronuncia) – Pres. Giorgio Jachia, Rel. Francesco Cottone, Giud. Angela Coluccio.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO) – Presentazione del ricorso – Controllo da eseguirsi da parte del Tribunale sin da quel momento – Estensione non limitata al solo rispetto delle norme procedimentali.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – Obbligo di formazione delle classi – Doveroso rispetto della regola della doppia omogeneità – Necessaria omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici tra i soggetti inclusi in ogni singola classe - Dovere del proponente di fornire chiarimenti al riguardo e del Tribunale di verificare l'assenza di abusi per il ceto creditorio.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – Inammissibilità che possa avere un contenuto meramente liquidatorio – Necessità che preveda una continuità aziendale – Fondamento.

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO) in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 all'art. 64 bis, comma 4, lettera a), C.C.I., ha eliminato il riferimento al controllo di “mera” ritualità della proposta inizialmente previsto dalla norma in questione, ragion per cui non v’è dubbio che già dal momento di presentazione del ricorso il Tribunale possa (anzi, debba) non limitarsi ad un controllo meramente formale del rispetto delle norme procedimentali previste, ma possa (anzi debba) rilevare eventuali vizi di legittimità tali da rendere non omologabile il piano proposto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel PRO è obbligatoria la formazione delle classi che devono essere formate secondo la regola della c.d. “doppia omogeneità”: quella concernente la posizione giuridica (riguardante cioè la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il suo carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate dai terzi o di un titolo esecutivo) e quella relativa agli interessi economici coinvolti (tipologia socioeconomica del credito, ovvero peculiare tornaconto vantato dal suo titolare); spetta pertanto al proponente di evidenziare con chiarezza gli assunti posti a fondamento della loro formazione ed al Tribunale di verificare che tali assunti risultino corretti dal punto di vista normativo e non espongano ad abusi il ceto creditorio come consistenti in particolare nell'alterazione del necessario rispetto della par condicio creditorum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce dell'intervenuta abolizione ad opera del D. Lgs. n. 136/2024 all'interno delle norme richiamate, come applicabili, dall'art. 64 bis, nono comma, C.C.I. del disposto dell'art. 84, comma 8, C.C.I. come prima incluso in detto elenco, e nonostante lo stesso Correttivo ter 2024 abbia escluso l'applicabilità del disposto dell'art. 114 bis C.C.I., relativo alla liquidazione nel concordato in continuità, in luogo di quello di cui all'art. 114 C.C.I., come relativo al concordato con cessione dei beni, prima previsto, si deve ritenere che non sia possibile proporre un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione avente natura meramente liquidatoria e che preveda la cessazione dell’impresa senza alcuna continuità aziendale. Depongono in tal senso, oltre che le varie norme richiamate dal predetto nono comma dell'art. 64 bis C.C.I., l'avvenuta introduzione ad opera sempre del D. Lgs. 136/2024 del comma 9 bis che disciplina la cessione o l’affitto dell’azienda in esercizio con conseguente eliminazione dal comma 9 appunto del riferimento all’art. 84, comma 8, C.C.I. (il cui contenuto è, peraltro, stato trasfuso nell’art.114 bis il che rende ancor più comprensibile il mancato richiamo a detta norma). Si deve inoltre rilevare che un progetto di ristrutturazione soggetto ad omologazione esclusivamente liquidatorio si atteggerebbe ad uno strumento sostanzialmente elusivo della previsione dalla disciplina dell’art.84, quarto comma, C.C.I. nella parte in cui ammette la possibilità di accedere ad un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio solo in presenza di un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e sempre che sia assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-25-marzo-2025-pres-jachia-est-cottone

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33040/CrisiImpresa?Il-piano-di-ristrutturazione-soggetto-ad-omologazione-pu%C3%B2-avere-natura-liquidatoria%3F

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33048/CrisiImpresa?I-criteri-di-formazione-delle-classi-nel-piano-di-ristrutturazione-soggetto-ad-omologazione

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33047/CrisiImpresa?Il-controllo-del-tribunale-sulla-domanda-di-omologazione-del-PRO-dopo-il-decreto-correttivo

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