Corte di Cassazione (14638/2026) - Nel concordato con riserva, la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto che, quale atto di straordinaria amministrazione, richiede la specifica autorizzazione del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2026, n. 14638 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Cosmo Crolla.
Domanda di concordato preventivo con riserva - Atti di ordinaria o straordinaria amministrazione compiuti in quel contesto – Presupposto necessario per poterne qualificare la natura – Necessità nel secondo caso di apposita autorizzazione.
Concordato preventivo con riserva – Proroga per volontà delle parti di fideiussioni scadute - Iniziativa costituente stipula di un nuovo contratto – Crediti di regresso derivanti da escussione delle garanzie – Prededucibilità nel successivo fallimento.
Per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel concordato con riserva, in particolare, la proroga della validità di fideiussioni scadute intervenuta in quel contesto, come autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall. quale atto di straordinaria amministrazione, se non precedentemente prevista da meccanismi automatici ma frutto di specifica volontà delle parti, integra un nuovo contratto; ne consegue che i crediti di regresso sorti dall’escussione delle garanzie in costanza della procedura sono prededucibili nel successivo consecutivo fallimento, in quanto derivanti da atti in precedenza legalmente compiuti dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2511
[quanto al fatto che dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell'atto deve essere compiuta con riferimento all'interesse della massa dei creditori, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687 e : Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989]
