Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Concordato preventivo e istanza di riconoscimento di misure protettive e cautelari: differenza in termini di finalità cui rispondono e di durata massima per esse prevista.

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Data di riferimento: 
22/07/2026

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. II - Sottosez. Crisi d’Impresa, 22 luglio 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Marta Sodano.

Concordato preventivo – Misure protettive e cautelari – Riconoscimento - Durata massima consentita di dodici mesi - Previsione normativa limitata solo alle prime di quelle misure – Fondamento.

La distinzione ai sensi dell’art. 2 C.C.I., rispettivamente lettera p) e q), tra misure protettive e misure cautelari, come volte, le prime, ad evitare che determinate iniziative o condotte dei creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative di regolazione della crisi e, le seconde, a tutelare il patrimonio o l’impresa del debitore così da assicurare, provvisoriamente, nel rispetto della par condicio creditorum, il buon esito delle trattative, si riflette nel dettato dell’art. 8 C.C.I., che nel fissare in dodici mesi la durata complessiva delle misure protettive, inclusi rinnovi e proroghe, introduce un limite massimo inderogabile riferito, appunto, a quelle sole misure. Detta disposizione, coerentemente con la matrice unionale dello strumento e con l’esigenza di evitare una eccessiva e protratta compressione delle prerogative del ceto creditorio, non contempla invece un analogo termine di durata massima per le misure cautelari, costituenti provvedimenti che il codice qualifica diversamente e sottopone a un vaglio maggiormente circostanziato rispetto a quello che contrassegna la concessione delle misure protettive tipiche, consistente nell’instaurazione di un contradditorio volto all’audizione delle ragioni delle parti contrapposte, nel verificare l’assenza di un eccessivo pregiudizio per i creditori interessati e, tramite verifica della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, la concreta funzionalità della misura rispetto all’attuazione del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-22-luglio-2026-est-sodano

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35282/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-autonome-misure-cautelari-quando-%C3%A8-decorso-il-termine-massimo-delle-misure-protettive

[Cfr. in questa rivista, in senso conforme, Tribunale di Nola, 24 ottobre 2025; in senso contrario, Tribunale di Isernia, 19 maggio 2026, Tribunale di Trieste, 11 dicembre 2025 e Tribunale di Roma, 14 ottobre 2024. Cfr. altresì, in questa rivista, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2024, in tema di reiterazione delle misure protettive nel rispetto del limite massimo annuale. ]

Commento

L'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere assume particolare rilievo perché affronta una questione controversa: se il limite massimo annuale delle misure protettive possa essere superato mediante la concessione di autonome misure cautelari. Il Tribunale aderisce all'orientamento favorevole, valorizzando la differente natura giuridica dei due strumenti e sottolineando che le misure cautelari richiedono una valutazione concreta della necessità, proporzionalità e funzionalità della tutela. La soluzione si contrappone all'indirizzo più restrittivo, secondo il quale non sarebbe consentito ottenere, attraverso misure cautelari sostanzialmente coincidenti con quelle protettive, un aggiramento del limite inderogabile previsto dall'art. 8 CCII.Particolarmente significativo è che, nel caso esaminato, il Tribunale abbia valorizzato anche l'esigenza di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale, quello idrico, confermando le misure sino all'omologazione.

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza