Corte di Cassazione (12855/2019) – Subprocedimento ex art. 173 L.F.: la rinuncia al concordato da parte del debitore non esclude che ne possa essere dichiarato il fallimento su iniziativa del P.M.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 28/04/2020 - 09:35Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 maggio 2019, n. 12855 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Istanza di concordato preventivo – Ammissione - Commissario giudiziale – Relazione ex art. 173 L.F. – Denuncia di atti in frode - Debitore - Rinuncia alla proposta - Non automatica cessazione della procedura – Subprocedimento per la revoca dell’ammissione – Avvio - P.M. – Istanza di fallimento formulata in quella sede – Ammissibilità dell’iniziativa ex art. 7 L.F. – Tribunale - Pronuncia di improcedibilità del concordato e conseguente possibile dichiarazione di fallimento.
La rinuncia alla proposta da parte del debitore conduce alla pronuncia di inammissibilità della procedura di concordato preventivo dallo stesso avviata con la presentazione del ricorso, ma ciò non significa che quella procedura cessi automaticamente, onde la richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell’art 7 L.F. dopo la rinuncia del debitore ma prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del tribunale mantiene comunque la sua efficacia anche oltre tale dichiarazione ponendosi quale valida iniziativa per una successiva eventuale dichiarazione di fallimento del debitore rinunciatario [nello specifico il commissario giudiziale nel depositare la relazione ex art. 173 L.F. aveva segnalato la presenza nella proposta di concordato di possibili atti in frode e a quel punto il debitore, prima dell’udienza fissata per discutere dell’eventuale revoca dell’avvenuta sua ammissione a quella procedura, aveva rinunciato al concordato; dopo di ciò, nel corso del subprocedimento che ne era seguito, il P.M. aveva, dichiarato di non avere rilievi sulla procedura in essere visto l’avvenuta rinuncia formulata dal debitore, e aveva depositato, avendo avuto istituzionalmente notizia dello stato di decozione in cui lo stesso versava, istanza di fallimento che era stata poi considerata dal tribunale, una volta dichiarata l’improcedibilità della procedura concordataria, quale valida iniziativa ai sensi dell’art. 7 L.F. per procedere alla pronuncia di fallimento, in ragione dell’identità di ratio sussistente tra quella disposizione e quella di cui all’art. 173, secondo comma, L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23308.pdf [1] dell
[cfr. in questa rivista: Cassazione, Sez. Un. Civili, 18 aprile 2013, n. 9409 https://www.unijuris.it/node/1858 [2]; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 https://www.unijuris.it/node/3407 [3] e Cassazione civile, sez. I, 25 Agosto 2017, n. 20400 https://www.unijuris.it/node/3706 [4] ].