Tribunale di Forlì – Concordato preventivo: possibilità per il debitore di essere autorizzato, sin dalla fase preconcordataria, al pagamento di alcuni crediti anteriori essenziali e al mantenimento di linee di credito autoliquidanti.

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Data di riferimento: 
29/10/2015

Tribunale di  Forlì, Sez. civ., 29 ottobre 2015 – Pres. Rel. Alberto Pazzi, Giudici Carmen Giraldi e Agnese Cicchetti.

Concordato con riserva - Fase preconcordataria – Pagamento di crediti anteriori essenziali – Deroga  alla par condicio creditorum – Tribunale -  Possibile autorizzazione – Debitore – Intenzione di proporre un concordato in continuità – Condizione necessaria.

Concordato con riserva - Fase preconcordataria – Preesistenti linee di credito autoliquidanti - Proponente – Richiesta di autorizzazione al mantenimento – Cessione di crediti a garanzia – Ammissibilità.

 Il debitore che ha depositato ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. domanda di ammissione a concordato con riserva può, anche in assenza del piano attestato, essere autorizzato, in deroga alla par condicio creditorum,  al pagamento dei creditori anteriori per prestazioni di beni e servizi che risultino, come da attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) L.F., essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, purché lo stesso debitore enunci nella domanda l’intenzione di proporre, in conformità a quanto  richiesto dall’art. 182 quinquies, quarto comma, L.F., un concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.,  precisandone i contenuti minimi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Costituisce un eccezione alla disciplina generale di cui all’art. 169 bis L.F., secondo la quale i contratti pendenti mantengono automaticamente la loro efficacia, il disposto dell’art. 182 quinquies, comma 2 bis, ultima parte, L.F.  (comma aggiunto dall’art. 1 lett. b) del D.L. 83/2015) laddove prevede la possibilità per il debitore, anche nella fase preconcordataria, di essere autorizzato al mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. Con tale autorizzazione al debitore può, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 182 quinquies, essere consentito anche di cedere, a fronte delle anticipazioni che gli verranno concesse, dei crediti a garanzia di quei finanziamenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)                                                                                                                                                                                                                                                            

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14833.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: