Tribunale di Massa – Effetti della non contestazione di un credito da parte del curatore in sede di ammissione al passivo. Prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti ai sensi dell’art. 182 quater L.F.

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Data di riferimento: 
23/11/2016

Tribunale di Massa, 23 novembre 2016 – Pres. Rel. Paolo Puzone, Giudici Alessandro Pellegri e Elisa Pinna.

Fallimento - Verifica dello stato passivo – Curatore – Mancata contestazione del credito – G. D. – Necessaria automatica ammissione – Esclusione – Possibile diversa valutazione.

Fallimento – Socio finanziatore  - Opposizione allo stato passivo – Art. 182 quater, terzo comma, L.F. – Ammissione del credito al passivo in prededuzione – Percentuale dell’80% più interessi - Deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. – Presupposti necessari.

Fallimento – Socio finanziatore  - Opposizione allo stato passivo – Art. 182 quater, terzo comma, L.F. – Credito residuo – Percentuale del 20% - Natura  postergata ex art. 2467 c.c. – Conservazione – Interessi sospesi.

In sede di verifica dello stato passivo, il principio di non contestazione di un credito da parte del curatore, pur costituendo un’importante tecnica di semplificazione, non comporta l’automatica ammissione di quel credito da parte del giudice delegato, residuando margini per una diversa valutazione, da parte dello stesso, dei risultati istruttori. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

Il ricorrente, che, in sede di opposizione ex art. 98 L.F, richieda, ai sensi dell’art. 182 quater, terzo comma, L.F., di essere ammesso al passivo in prededuzione fino a concorrenza dell’ottanta per cento dell’importo del suo credito, più interessi dal giorno del pagamento al giorno del deposito del reparto, deve fornire la prova relativa alla sussistenza dei presupposti legittimanti,  ai sensi del secondo comma  di tale articolo, la deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. in tema di finanziamento dei soci, vale a dire  dell’inclusione del finanziamento da lui fatto nel piano ex art. 160 L.F. e dell’espressa previsione della prededucibilità nel provvedimento con cui il Tribunale ha accolto la domanda di ammissione a quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La parte residua del credito del socio finanziatore, pari al venti per cento dello stesso,  che non gode del beneficio della prededuzione di cui all’art. 182 quater, terzo comma, L.F., si deve ritenere che conservi ai sensi dell’art. 2467 c.c. la propria natura postergata e  non maturi interessi  legali o convenzionali, risultando questi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 55 L.F., sospesi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17805.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: