Corte di Cassazione (5260/2018) – Istanza di ammissione al passivo: non necessarietà della produzione della procura alle liti da parte del legale che ha assistito l'imprenditore in sede stragiudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 marzo 2018 n. 5260 – Pres. Antonio Didone, Rel. Magda Cristiano.
Imprenditore insolvente - Istanza di autofallimento – Istanza di concordato preventivo – Legale – Assistenza stragiudiziale – Compenso – Istanza di ammissione al passivo – Procura alle liti – Necessaria produzione – Esclusione.
La presentazione da parte dell'imprenditore insolvente ai sensi dell'art. 6 L.F. di un ricorso volto alla dichiarazione del suo fallimento non esclude che lo stesso, pur potendo presentare personalmente quel ricorso e pur non essendo tenuto a stare dinanzi al giudice col ministero e l'assistenza di un difensore, si rivolga ugualmente ad un legale per supportarlo in tale iniziativa, onde, a fallimento dichiarato, quest'ultimo può insinuarsi al passivo per richiedere il corrispettivo spettantigli per l'attività svolta, senza la necessità di produrre in giudizio una non richiesta procura alle liti, dovendosi ritenere valida una diversa prova documentale, integrata, se necessario, anche da prove testimoniali.
Analogamente non ha necessità di produrre una tale procura, non risultando la stessa necessaria, il professionista che richieda gli sia riconosciuto il compenso che gli è dovuto per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale di analisi della situazione finanziaria e di predisposizione di una bozza di ricorso per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)