Tribunale di Roma – Fallimento e procedura chiusa ex art. 102 L. F., prima che l’accertamento del passivo si svolga: presupposti per l'accesso del lavoratore dipendente al Fondo di garanzia INPS al fine di ottenere il pagamento del TFR.

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Data di riferimento: 
07/01/2020

Tribunale di  Roma,  Sez. III Lavoro, 07 gennaio 2020 - Giudice Amalia Savignano.

Fallimento del datore di lavoro - Mancanza di attivo - Procedimento di accertamento del passivo - Mancato svolgimento - Chiusura della procedura - Cancellazione della società dal registro delle'imprese - Lavoratore dipendente - Pagamento del TFR - Richiesta di intervento del Fondo di garanzia INPS - Impossibilità di proporre una domanda nei tempi previsti - Impossibilità altresì di munirsi di un titolo esecutivo - Presentazione del CUD e delle buste paga - Presupposto sufficiente.

Stante che la chiusura della procedura fallimentare per insufficienza dell' attivo ex art. 118, primo comma, n. 4 L.F.  e la conseguente cancellazione della società fallita dal registo delle imprese ai sensi del secondo comma potrebbero aver luogo,  ex art. 102 L. F.,  ancor prima che il procedimento di accertamento del passivo abbia a svolgersi,  e stante che in tale ipotesi il lavoratore dipendente di quella società si troverebbe nell'impossibilità di ottenere, ai sensi dell'art. 2,  secondo comma, della L. 297/1982, l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per conseguire il pagamento del TFR spettantegli, essendo previsto da quella disposizione che debba richiederlo trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’art. 97 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza ex art. 99 dello stesso decreto, o, in alternativa, nel caso di mancata formazione dello stato passivo, ai sensi dela Circolare INPS n. 32 del 4.3.2010 a condizione che alleghi l'originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito da lavoro gli è stato riconosciuto e copia autentica del verbale di pignoramento, adempimento questo che gli risulterebbe parimenti precluso in ragione dell'impossibilità da parte sua di tentare azioni esecutive nei confronti  di un soggetto estinto, si deve ritenere sulla base di una lettura costituzionalmente orientata,dell'art. 2, quinto comma, della L. 297/1982,  in particolare ai sensi dell'art. 3 Cost., che si debba considerare sufficiente al fine di ottenere  l'accesso al Fondo  la presentazione da parte del richiedente del CUD e/o delle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro insolvente. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23030.pdf

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