Corte di Cassazione (28799/2019) – Fallimento: termine di presentazione della domanda di insinuazione dei crediti sopravvenuti in corso di procedura.

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Data di riferimento: 
07/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 07 novembre 2019, n. 28799 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Crediti sopravvenuti in corso di procedura – Esecutività dello stato passivo - Deposito del decreto - Dodici (o sino a diciotto) mesi successivi - Termine decadenziale ex art. 101, commi 1 e 4, L.F. – Inapplicabilità.

Fallimento – Crediti sopravvenuti in corso di procedura – Insinuazione al passivo - Termine decadenziale di un anno – Dies a quo - Momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso – C.d. “pregiudizialità tecnica “– Eventuale ricorrenza – Causa giustificativa del ritardo – Esclusione – Dovere di proporre in tempo la domanda.

Va esclusa l'applicabilità del «termine decadenziale» di dodici (o sino a diciotto) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, di cui all'art. 101, commi 1 e 4, L.F., nei confronti dei crediti sopravvenuti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha precisato che non meritava seguito alcuno la tesi dell’opponente, escluso dallo stato passivo, secondo cui il ritardo nella presentazione da parte sua dell’istanza di ammissione di un credito sopravvenuto sarebbe stato giustificato dal fatto che la domanda di insinuazione di quel credito in prededuzione per l’avvenuta occupazione di alcuni suoi immobili in corso di procedura, e fino al loro definitivo rilascio, aveva subito la pregiudizialità della precedente domanda di insinuazione per occupazione degli stessi immobili nel periodo anteriore al fallimento; ciò in quanto, trattandosi di rapporti diversi,  non solo non risultava applicabile il  “principio di diritto della c.d. pregiudizialità tecnica (o necessaria)” che “sussiste quando una controversia (pregiudiziale) costituisce l'indispensabile antecedente giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata”, ma,  quand'anche vi fosse stata pregiudizialità, ciò non avrebbe esentato il titolare del dovere di presentare la seconda domanda nei termini di legge, trattandosi semmai di sospendere il giudizio instaurato sulla seconda domanda]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23513.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16218  https://www.unijuris.it/node/2787 ; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2018 n. 20310 https://www.unijuris.it/node/4598 ; Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1391  https://www.unijuris.it/node/4840 ; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 luglio 2019, n. 18544  https://www.unijuris.it/node/4797]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: