Tribunale di Treviso – Il creditore fondiario che abbia ottenuto soddisfazione provvisoria in sede esecutiva è tenuto a restituire gli importi percepiti in eccedenza rispetto a quanto spettantegli in base alla definitiva graduazione dei crediti.
Tribunale di Treviso, Sez. Prima Civile, 25 novembre 2020 – Giudice Marco Saran.
Fallimento – Creditore fondiario – Esperimento di azione esecutiva – Sede di riparto - Principio della graduazione dei crediti - Applicabilità anche nei suoi confronti - Importo provvisoriamente ottenuto – Eccedenza rispetto a quanto dovutogli – Necessaria restituzione – Azione di recupero esperibile dal curatore.
Ove il riparto fallimentare preveda la graduazione di crediti meglio collocati rispetto a quello ipotecario per il quale la banca ha ottenuto, con riferimento ad un suo credito fondiario, soddisfazione provvisoria in sede esecutiva in ragione del privilegio processuale di cui all’art. 41 del T.U.B., quest’ultima sarà tenuta alla restituzione della quota necessaria per soddisfare i crediti poziori, ciò in ragione della natura meramente processuale e non sostanziale di quel privilegio ed in quanto è la sede concorsuale la sede legittima ove effettuare la gradazione definitiva ex art. 110 L.F. dei crediti ammessi al passivo, secondo le rispettive cause di prelazione. Pertanto, il curatore è legittimato in tal caso ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24633.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482 https://www.unijuris.it/node/4348]