Procura generale della Cassazione – Fallimento e progetto di stato passivo: considerazioni in tema di eccezione di prescrizione presuntiva di un credito sollevata dal curatore e di giuramento decisorio deferito nei suoi confronti.

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Data di riferimento: 
28/03/2023

Procura Generale della Cassazione, Sez. Unite Civili, 28 marzo 2023 - Sost. Proc. Gen. Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Marco Federici.

Fallimento – Accertamento dello stato passivo – Predisposizione del relativo progetto -Curatore – Parte processuale - Facoltà di sollevare qualsiasi tipo di eccezione – Credito vantato da un professionista - Possibilità fisiologica di sollevare anche l'eccezione di prescrizione presuntiva – Fondamento - Possibile legittimazione a tal fine del fallito – Esclusione.

Fallimento – Credito del professionista – Insinuazione al passivo – Curatore – Prescrizione presuntiva di tale diritto – Eccezione sollevata – Creditore – Deferimento del giuramento decisorio – Ammissibilità.

Curatore – Giuramento decisorio che è chiamato a prestare – Necessità di un'apposita  autorizzazione – Presupposto non necessario – Ragione sottostante.

Fallimento – Stato passivo - Curatore – Giuramento decisorio su fatti inerenti l'attività del fallito – Deferimento nei suoi confronti – Giuramento de veritate o de scientia - Dichiarazione del curatore di ignorare i fatti su cui è chiamato a giurare – Effetti oppostiche ne conseguono nei due casi.

Deve ritenersi che la riforma operata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, abbia affidato al curatore, nel giudizio di   del passivo, la qualifica di parte processuale, con la conseguente facoltà da parte sua di "eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione" (art. 95, comma 1, L.F.), di sollevare, quindi, tutte le possibili eccezioni, tra cui fisiologicamente anche quella di prescrizione presuntiva. Quanto, invece, alla possibile legittimazione  al riguardo del fallito, essa  appare irrimediabilmente inconciliabile con il paradigma dello "spossessamento" consegnato agli artt. 42, 43, 44 e 46 L.F. [ad avviso della Procura a queste interpretazioni si dovrà dare seguito anche coll’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, stante la sostanziale continuità dell’impianto normativo tra fallimento e liquidazione giudiziale con riferimento sia alla posizione processuale del curatore che allo spossessamento del debitore non più (nominalmente) fallito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla possibilità o meno che il creditore, laddove il curatore abbia sollevato nei suoi confronti un'eccezione di prescrizione presuntiva, possa difendersi con l'unica arma a sua disposizione, deferendo allo stesso un giuramento decisorio, deve ritenersi che, in assenza di un espresso divieto legislativo, non possa escludersi la capacità in capo al curatore di prestarlo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il parallelismo tra eccezione di prescrizione presuntiva e giuramento sembra costituire un solido argomento a favore della tesi (maggioritaria in dottrina) che individua nel giuramento uno strumento meramente processuale, estraneo all’ambito della disposizione del diritto, tesi che, esclude logicamente che il curatore debba dotarsi per poter prestare quel giuramento di una qualche autorizzazione preventiva, non trattandosi di un atto riconducibile all’area degli atti di disposizione del proprio patrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il giuramento decisorio deferito al curatore fallimentare su fatti inerenti all'attività del fallito non può configurarsi come giuramento de veritate, ma come giuramento de scientia, dato che in tal caso rende il giuramento non sul fatto storico in sé, ma sulla conoscenza che di esso abbia, proprio perché il giuramento viene deferito non a colui che è parte del rapporto controverso, ma ad un terzo, quale il curatore deve considerarsi. Tale differenza rileva quanto alle diverse conseguenze che ne derivano, dal momento che la dichiarazione del curatore di ignorare i fatti su cui è chiamato a giurare perché riferentisi a informazioni conoscibili solo dal fallito costituisce, nell'ipotesi del giuramento de veritate, affermazione che si traduce in rifiuto di giurare e quindi dall'esito sfavorevole nei suoi confronti, nel caso invece del giuramento de scientia sostenere di ignorare i fatti non comporta rifiuto di giurare: simile dichiarazione dunque lascia in vita la presunzione di pagamento del curatore e dà conferma della validità dell'eccezione  dallo stesso sollevata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29130.pdf

[Alla luce dei motivi di cui sopra, la Procura è pervenuta all’affermazione dei seguenti principi di diritto: La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti e fondate su fatti diversi: elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; la seconda è invece fondata su una presunzione "iuris tantum", ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, spettando al creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. Il curatore è legittimato ad eccepire la prescrizione presuntiva nei giudizi di accertamento del passivo fallimentare, ivi comprese le impugnazioni dei creditori concorrenti, ex art. 98, comma 2, L. Fall. A fronte dell’insinuazione al passivo fallimentare di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’articolo 2956, n. 2, c.c., eccepita dal curatore fallimentare la prescrizione presuntiva, il preteso creditore può deferire al curatore il giuramento decisorio de scientia o de notitia. L'eventuale dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare, bensì giuramento in senso negativo, per cui la lite va decisa in senso favorevole al giurante.

In tema di deferibilità o meno al curatore del giuramento decisorio necessario per vincere l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito di un professionista come dallo stesso curatore  sollevata, cfr. in questa rivista in senso tra loro opposto, la prima in senso positivo e la seconda in senso negativo: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 giugno 2022, n. 20602 https://www.unijuris.it/node/6392 e Cassazione civile, sez. I, 03 Agosto 2017, n. 19418 https://www.unijuris.it/node/4030; trattasi di questione che, alla luce dei contrastanti giudizi emersi, è stata deferita perché venga decisa alle Sezioni Unite da: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2022, n. 33400 https://www.unijuris.it/node/6562].

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: