Tribunale di Roma – Una quota proporzionale del credito prededucibile spettante ai professionisti che abbiano svolto attività propedeutiche alla predisposizione della proposta e del piano di concordato deve gravare anche sui creditori ipotecari.

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Data di riferimento: 
24/07/2023

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Fallimentare, 24 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Francesca Vitale, Giud. Angela Coluccio.

Concordato preventivo – Credito prededucibile spettante ai professionisti – Attività svolta in funzione della predisposizione di proposta e piano – Spesa generale da gravare in proporzione anche sui creditori ipotecari.

Ai sensi del disposto dell'art. 111 bis, secondo comma, L.F., la prededuzione delle spese generali relative alla procedura fallimentare non è un onere posto indistintamente su tutti i beni liquidati nel corso della stessa, in quanto il relativo effetto, relativamente ai beni oggetto di garanzie reali, risulta circoscritto ai soli oneri legati all'amministrazione e alla liquidazione degli stessi, nonché alle spese di carattere generale che sono riconducibili all'interesse e all'utilità anche potenziale dei creditori garantiti; spese generali che ai sensi dell'art. 111 ter, terzo comma. L.F. devono essere agli stessi imputate secondo un criterio di proporzionalità, vale a dire secondo un rapporto proporzionale fra il valore del ricavato della vendita dei beni garantiti, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento [nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che sul ricavato ottenuto dalla vendita di un bene ipotecato come spettante al creditore garantito doveva essere trattenuta nel rispetto del suddetto criterio anche una quota del credito prededucibile spettante ai professionisti che avevano svolto attività propedeutiche alla proposizione della proposta e del piano nel contesto della procedura di concordato preventivo, da considerarsi equiparabile a quella fallimentare, ciò in quanto attività  inerenti o utili alla realizzazione anche dei crediti ipotecari, non potendo l'avvio e lo svolgimento di quella procedura non interessare l'intero bacino dei creditori concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-26-luglio-2023-pres-la-malfa-est-vitale

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29927/CrisiImpresa?Compensi-dei-pr...

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: