Tribunale di Bari – Il credito del professionista che ha svolto il ruolo di attestatore nell’ambito di un concordato preventivo sfociato nel fallimento va escluso dallo stato passivo nel caso risulti inadempiente al ruolo rivestito.

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Data di riferimento: 
05/11/2025

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 05 novembre 2025 – Pres. Giuseppe Rana, Rel. Angelo Farina, Giud. Assunta Napoliello.

Concordato preventivo sfociato nel fallimento – Domanda di insinuazione al passivo proposta dal professionista che aveva svolto il ruolo di attestatore – Mancato corretto controllo della fattibilità giuridica della proposta – Misura dell’attivo immobiliare – Mera conferma di quanto indicato dal perito di parte – Assenza di una qualche verifica – Circostanza comprovata dalla tempistica di assolvimento dell’incarico – Giustificato rigetto della domanda di ammissione da parte del G.D.

Va escluso che, ai fini dell’accesso del debitore al concordato preventivo, l’obbligo dell’attestatore si limiti ad una mera verifica formale – di completezza, coerenza e logicità – delle considerazioni del perito di parte, considerato che l’attestatore è deputato a svolgere un autonomo, sostanziale e pregnante controllo di veridicità delle informazioni oggetto delle sue attestazioni. [nello specifico il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, come formato nell’ambito del fallimento che aveva fatto seguito alla mancata ammissione del debitore a concordato preventivo liquidatorio, confermato l’inammissibilità della domanda di insinuazione proposta dall’attestatore, ciò per essere il suo inadempimento risultato decisivo in ragione del fatto che, come rilevato dai Commissari Giudiziali nella loro relazione ex art. 172 L.F., si era conformato nella quantificazione dell’attivo immobiliare, che costituiva la base sulla quale il piano concordatario si basava, alla stima operata dal perito di parte senza compiere, come era tenuto a fare in ragione del ruolo rivestito, alcuna verifica in merito, circostanza questa confermata anche dalla tempistica nella proposizione dell’attestazione, dato che era stata redatta da quel professionista solo due giorni dopo il conferimento dell’incarico]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33991/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-responsabilit%C3%A0-dell%E2%80%99attestatore-che-ha-recepito-le-valutazioni-del-perito

[quanto all’onere che incombe sull'attestatore, per non essere ritenuto responsabile del mancato accesso del debitore al concordato preventivo, l'onere di allegare e provare di aver svolto il compito cui era tenuto con una perizia quantomeno “media”, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 maggio 2018 n. 1075 https://www.unijuris.it/node/4435].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: