Corte di Cassazione – Natura sommaria e camerale della procedura per la dichiarazione di fallimento: indagine incidenter tantum ed inapplicabilità degli artt. 214 e seg. c.p.c..

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Data di riferimento: 
10/08/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 agosto 2016 n. 16945 - Pres. Nappi, Rel. Terrusi

 

Fallimento – Procedimento – Carattere sommario e camerale – Imprenditore – Disconoscimento dell’istanza del creditore – Artt. 214 e seg. c.p.c. – Inapplicabilità.

 

Non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento le disposizioni di cui agli artt. 214 e seg. c.p.c. sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, in quanto detto procedimento non è funzionale all’accertamento o alla verifica del credito della parte istante, ma all’accertamento da parte del tribunale, anche d’ufficio, secondo globalità e con ogni mezzo,  dello stato d’insolvenza e dei presupposti per l’instaurazione della procedura concorsuale, senza un preciso accertamento delle obbligazioni gravanti sull’imprenditore ed in particolare di quelle rappresentate dal creditore istante. Ne consegue che anche l’eventuale disconoscimento da parte dell’imprenditore  del credito posto a base dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento presuppone solo un’indagine incidenter tantum  da parte del giudice, per non trasformare il carattere sommario e camerale di detto procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell’iniziativa di parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: