Tribunale di Massa – Società di capitali: presupposti di presentazione di una domanda di concordato con riserva e inquadrabilità tra quelle “con continuità”. Ammissibilità di una transazione fiscale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
29/07/2015

Tribunale di Massa 29 luglio 2015 - Pres. Est. Gampaolo Fabbrizzi.

Società di capitali - Domanda di concordato preventivo con riserva – Ammissibilità - Delibere   dell’organo amministrativo - Verbale di notaio ed iscrizione nel registro delle imprese – Presupposti necessari – Eventuale carenza - Possibile integrazione della domanda – Esclusione.

Concordato preventivo -  Continuità aziendale – Inquadramento - Profili necessari.

Concordato preventivo - Transazione fiscale – Pagamento non integrale dei crediti tributari – Artt. 182 ter e 162 L.F. - Disciplina speciale e generale  - Coordinamento tra disposizioni – Criterio applicabile in concreto.

Nel caso in cui una società di capitali depositi una domanda di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta e del piano, alla necessaria delibera dell’organo amministrativo che esteriorizzi la volontà di detta società di richiedere l’ammissione alla procedura deve fare necessariamente seguito, ad ineludibile corredo della primitiva domanda giudiziale introdotta con il ricorso, prima del deposito del piano e della proposta, una seconda deliberazione dell’organo competente che, in conformità al dettato dell’art. 152, secondo comma, lettera b) L.F., come richiamato dall’art. 161, quarto comma, L.F. determini il contenuto della proposta e delle condizioni del concordato. Tale nuova delibera, come la precedente, deve, ai sensi del terzo comma dell’art. 152 L.F., risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e costituisce condizione di ammissibilità della domanda, non essendo prospettabile che il tribunale, dopo il relativo deposito, possa, in sua assenza, concedere all’ istante i termini per l’integrazione di cui agli artt. 182 c.p.c. e 162 L.F., non giustificandosi un’attività integrativa surrettiziamente finalizzata a supplire deficienze o lacune dei documenti da allegare alla domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Perché una domanda di concordato preventivo sia inquadrabile tra quelle “con continuità” e non tra quelle con natura eminentemente liquidatoria, è necessario che appaia idonea astrattamente a rilevare giuridicamente per la presenza dei seguenti profili: per un verso, i creditori devono essere soddisfatti con i flussi di cassa ricavabili in base al futuro andamento dell’impresa (sia essa esercitata dal debitore, sia da terzi tramite la c.d. continuità indiretta) e che quest’ultimo entri in gioco quale parametro di commisurazione del prezzo di alienazione dell’azienda; per altro verso, a prescindere dalla concreta struttura della proposta e della destinazione dei flussi di cassa, che per i creditori ricorra il rischio, derivante dalla continuazione dell’attività aziendale, del maturare di crediti in prededuzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La disposizione di cui all’ art. 182 ter, primo comma, L.F., avente ad oggetto la speciale disciplina apprestata per la transazione fiscale, può essere considerata come una deroga alla regolazione generale del trattamento minimo da  assicurare, ai sensi dell’art. 160, secondo comma, L.F., ai crediti assistiti da causa di prelazione, in quanto consente il passaggio alla soddisfazione dei  privilegi di ordine inferiore, ed eventualmente dei creditori chirografari, anche senza aver previamente soddisfatto integralmente i privilegi tributari di grado poziore (per lo più assistiti da privilegio generale) purché a questi non venga offerto, in termini percentuali, di tempistica dei pagamenti e di garanzie offerte,  un trattamento deteriore (nello specifico, il tribunale ha considerato, inammissibile la proposta concordataria in quanto prevedeva il pagamento non integrale dei crediti tributari oggetto di transazione fiscale, seppure contemplasse la soddisfazione, in misura intera, di un credito privilegiato di grado successivo e ciò in quanto ha ritenuto dovesse trovare applicazione,  in relazione  a tale proposta, il precetto generale dell’art. 160, secondo comma, L.F., ai sensi del quale un credito privilegiato può essere soddisfatto per l’intero solo in caso sia soddisfatto in pari misura quello di grado poziore). (Pierluigi Ferrini –  Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13838.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: