Tribunale di Rimini – Concordato preventivo con continuità aziendale: ammissibilità di una sua forma atipica non prevista dall’art. 186 bis L.F. Possibile non ricorso a procedura competitiva.

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Data di riferimento: 
01/12/2016

Tribunale di Rimini 01 dicembre 2016 - Pres. Rel. Rossella Talia.

Concordato preventivo – Obiettivo di risanamento – Gestione temporanea dell’azienda da parte di un terzo finanziatore - Previsione della sua restituzione al debitore – Ipotesi atipica di concordato in continuità – Ammissibilità – Contenuto necessario del piano.

Concordato in continuità – Pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca -  Moratoria annuale c.d. coatta –Esclusione del diritto di voto – Autonomia privata – Possibile previsione concordata di una più lunga moratoria – Soddisfazione non integrale – Diritto di voto.

Concordato preventivo – Proposta -  Terzo affittuario anche finanziatore – Connessione necessaria – Procedura competitiva – Esclusione – Mancanza di compatibilità.

Laddove una proposta ed il piano concordatario non abbiano finalità liquidatoria ma rispondano ad un obiettivo di risanamento e non già di cessione in quanto prevedano la gestione temporanea per un certo numero di anni dell’azienda del proponente da parte di un terzo, affittuario ed anche finanziatore per il tramite dei suoi soci persone fisiche, ma con la previsione, univoca e chiara, del successivo rientro dell’azienda nella piena disponibilità del debitore, sia pure, eventualmente, tramite ingresso del /dei soggetto/i “terzo finanziatore nella compagine sociale, si può ritenere che le stesse costituiscano una ipotesi di “concordato con continuità aziendale”, sia pure atipica in quanto non espressamente prevista dall’art. 186 bis L.F.  e ciò in quanto prive di elementi insanabilmente confliggenti con le ipotesi richiamate dal legislatore per tabulas, ma senza ragionevole valenza di tassatività. Da  ciò consegue che il piano concordatario debba in tale ipotesi contenere un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa e delle risorse finanziarie necessarie e della relativa copertura e debba essere corredato dalla relazione del professionista che attesti  il suo essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La disposizione dell’art. 186 bis, comma secondo lettera c) L.F., che prevede per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca la possibilità di una moratoria annuale c. d. coatta con esclusione del diritto di voto, si deve ritenere che non abbia valenza impositiva di una soglia temporale massima alla dilazione e che, dunque, sia consentita, nel rispetto dell’autonomia privata, la previsione convenzionale di un più lungo, purché assentito, termine di moratoria, da considerarsi però quale soddisfazione non integrale ai fini dell’ammissione al voto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L’inscindibile connessione, espressa chiaramente nella proposta concordataria, tra la posizione del terzo quale affittuario e quale obbligato all’apporto finanziario, fa sì che non possa trovare applicazione, per mancanza di compatibilità, la procedura competitiva di cui all’ultimo comma dell’art. 163 bis L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16901.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: