Tribunale di Milano – Concordato con continuità reso possibile solo grazie a risorse esterne: problematiche relative alla sussistenza di atti in frode, rispetto delle cause di prelazione e distribuzione assimetrica delle risorse tra le classi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/11/2018

Tribunale di Milano, Sez. II civ. Fallimentare, 15 novembre 2018 – Pres. Alida Paluchowski, Rel.  Federico Rolfi, Giud. Irene Lupo.

Concordato preventivo – Impresa in stato di insolvenza – Possibile accesso – Proponente – Ricorso - Prospettazione di un mero stato di crisi – Comportamento costituente atto in frode – Esclusione.

Concordato preventivo – Ricorso – Proponente – Dati aziendali non corrispondenti al vero – Dolosa indicazione – Volontarietà della discrepanza - Segnalazione da parte dei commissari - Ipotesi di atto in frode.

Concordato con continuità -  Finanza esterna – Necessario ricorso - Prosecuzione dell'attività aziendale –  Miglior soddisfacimento dei creditori – Parametro richiesto -  Flussi generati _ Libera distribuzione ai creditori – Rispetto dell'ordine delle cause di prelazione – Condizione non richiesta.

Concordato con continuità – Classamento – Prosecuzione dell'attività - Risorse ricavate - Distrimuzione asimmetrica tra le classi – Ammissibilità – Trattamento differenziato all'interno delle classi – Preclusione. 

Costituisce dato pacifico quello per cui il concordato preventivo costituisce procedura concorsuale cui possono accedere non solo le imprese in crisi, ma anche quello in stato di insolvenza, né la mera prospettazione in ricorso di uno stato di crisi, anziché d'insolvenza, potrebbe mai considerarsi atto in frode ai creditori ex art. 173 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Un problema di atti in frode si pone solo in caso di volontaria non corrispondenza al vero dei dati aziendali prospettati nella proposta e negli atti ad essa collegati, come tale riscontrata dai commissari giudiziali e riportata nella relazione ex art. 172 L.F. [nello specifico il tribunale ha sottolineeato che, perché possa ricorrere un'ipotesi di atti in frode, non rileva, però, una mera diversità di valutazione dei dati aziendali da parte dei commissari, rendendosi necessario che si sia segnalato da parte degli stessi il sussistere di una dolosa discrepanza tra la realtà e i dati esposti dal proponente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ipotesi di concordato con continuità si deve ritenere che i flussi generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale, laddove questa sia resa possibile unicamente grazie all'apporto di soggetti terzi, non possano ritenersi assoggettati, in sede di riparto, al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione di cui all'art. 160, secondo comma, L.F., in quanto, essendo generati da una finanza esterna, ne ereditano i caratteri e risultano liberamente distribuibili. Pertanto, la verifica del rispetto delle cause di prelazione deve operarsi solo con riferimento al momento dell'apertura della procedura, nel senso che questa deve contemplare il patrimonio esistente a quel momento, integrato dai flussi che lo stesso è in grado di autonomamente generare, e non anche i flussi che a tale patrimonio non siano riconducibili, derivando da risorse esterne. Questi ultimi restano vincolati ad un solo parametro e cioé quel miglior soddisfacimento dei creditori che l'art. 186 bis L.F. pone come condizione di ammissibilità della continuità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Lo strumento del classamento, una volte che le classi di creditori siano correttamente formate, consente una distribuzione asimmetrica tra i creditori chirografari delle risorse ricavate dalla continuità, essendo irrilevante che questi siano tali ab origine o per effetto della degradazione, in quanto la regola della par condicio si deve ritenere che operi non tra le diverse classi, ma solo all'interno delle classi singole, non essendo consentito un trattamento differnziato tra creditori appartenenti alla medesima classe. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Decreto%20ex%20art.%20180%201.pdf   

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Decreto%20ex%20art.%20180%202.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Decreto%20ex%20art.%20180%203.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: