Tribunale di Udine – Mediocredito Centrale: concordato preventivo, società e socio illimitatamente responsabile, azione di regresso e insussistenza del privilegio.

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Data di riferimento: 
15/04/2019

Tribunale di Udine, 15 aprile 2019 – dott. Andrea Zuliani

Concordato preventivo – Società di persone – Socio illimitatamente responsabile – Effetto esdebitatorio – Fideiussione.

Concordato preventivo – Società di persone – Socio illimitatamente responsabile – Surroga – Credito concorsuale.

Concordato preventivo – Regresso – Surroga – Mediocredito Centrale – Privilegio – Insussistenza.

L’omologazione del concordato preventivo della società ha effetto esdebitatorio anche per i soci illimitatamente responsabili, quand’anche essi rivestano – nei confronti di uno o più creditori – la qualifica di fideiussori. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Il coobbligato, il quale soddisfi il soggetto il cui credito garantisce dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo dell’impresa garantita, è da considerarsi un creditore concorsuale, nei cui confronti il concordato stesso spiega i suoi effetti, poiché si surroga nella stessa posizione del creditore originario. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Il Mediocredito Centrale, che abbia pagato dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo della società un debito della stessa da esso garantito, non può vedere il proprio credito riconosciuto in via privilegiata nei confronti del socio illimitatamente responsabile o della società ammessa alla procedura concorsuale. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

[Nel caso di specie il Mediocredito Italiano – per mezzo di cartella esattoriale – aveva richiesto il rimborso al socio illimitatamente responsabile di società ammessa al concordato preventivo di quanto versato ad altro istituto di credito in forza della garanzia prestata quale gestore del Fondo di Garanzia ex l. 662/1996. La richiesta veniva svolta chiedendo altresì il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all’art. 9, co. 5, del d.lgs. 123/1998 e art. 8bis, co. 3, del d.l. 3/2015. Il socio illimitatamente responsabile impugnava la cartella (avanti al giudice ordinario, non trattandosi di crediti tributari) sostenendo che il Mediocredito non poteva chiedere il rimborso del totale pagato, dovendo attendere la liquidazione dei beni nell’ambito della procedura di concordato o – al più – potendo pretendere esclusivamente la percentuale riservata ai chirografari nell’ambito di quella procedura. La pronuncia, evidenziando il dato temporale dell’avvenuto pagamento da parte del Mediocredito dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, giunge all’annullamento della cartella, riconosciuta la natura concorsuale e pertanto chirografaria della pretesa di Mediocredito Centrale, essenzialmente attraverso le seguenti motivazioni: 1) il concordato della società è obbligatorio anche nei confronti del creditore che sia garantito personalmente – anche con fideiussione – dal socio illimitatamente responsabile; 2) il Mediocredito Centrale – che paga in garanzia dopo la pubblicazione della domanda di concordato – è un creditore concorsuale, nei cui confronti pertanto il concordato ha effetto; 3) surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto, il Mediocredito Centrale ne condivide la fonte e dunque la qualificazione del credito (natura privilegiata o chirografaria); 4) quand’anche non vi sia una surroga, ma l’esercizio di un diritto di regresso (che dal punto di vista privatistico potrebbe essere connotato diversamente rispetto al credito soddisfatto, avendo diversa fonte e dunque potenzialmente diversa natura) i principi dello specifico settore delle procedure concorsuali impongono che il credito di regresso abbia le stesse caratteristiche del credito soddisfatto, con una sostanziale equivalenza – nell’ambito delle procedure concorsuali – tra surroga e regresso. Stante l’assenza nel d.lgs. 123/1998 e nel d.l. 3/2015, di disposizioni che deroghino ai principi che regolano la materia concorsuale, questi ultimi prevalgono e consentono di non riconoscere - per quanto nel solo loro ambito – il privilegio attribuito dalle predette leggi.  Diversamente argomentando e concludendo, se il Mediocredito Centrale, avendo pagato dopo la pubblicazione della domanda di concordato, potesse far valere il privilegio generale mobiliare nei confronti del socio illimitatamente responsabile ne discenderebbe che Mediocredito si porrebbe in una situazione poziore rispetto a quella del creditore garantito (il credito della Banca garantito da Mediocredito avrebbe rango chirografario, mentre il credito di Mediocredito privilegiato) e verrebbe violato il principio della cristallizzazione del passivo, di cui è espressione, tra gli altri, l’art. 168, 3° co., l.f. che rende inefficaci rispetto al concorso i diritti di prelazione acquistati dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo]

 

v. anche, in questa Rivista, Cass. Civ., Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664 – Giud. rel. Aldo Angelo Dolmetta https://www.unijuris.it/node/4537

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: