Corte d'Appello di Torino – Prodursi degli effetti della procedura concordataria sin dal deposito del ricorso, anche se prenotativo. Risorse da considerarsi nuova finanza nel concordato con continuità aziendale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
31/08/2018

Corte d'Appello di Torino, 31 agosto 2018 – Giudice Gian Paolo Macagno. 

Concordato con riserva – Deposito del ricorso – Prodursi degli effetti tipici della procedura - Deposito del piano – Elemento costitutivo non rilevante per decidere della normativa applicabile.

Concordato preventivo – Finanza esterna o nuova finanza  - Libera distribuzione – Soddisfacimento dei creditori chirografari – Ammissibilità a prescindere dalla soddisfazione delle passività privilegiate – Non alterazione delle cause legittime di prelazione.

Concordato con continuità aziendale – Risorse da considerarsi nuova finanza – Flussi generati dalla continuità – Esclusione.

Il procedimento concordatario deve ritenersi che risulti già introdotto con la presentazione del ricorso di cui al primo e sesto comma dell’art. 161 L.F., con la conseguenza che anche il deposito della domanda di concordato “con riserva” determina di per sé, immediatamente ed a prescindere dal deposito del piano, tutta una serie di effetti tipici della procedura concordataria: non può infatti negarsi che la mera presentazione del  ricorso introduca una procedura di concordato, fattispecie a formazione progressiva in cui il deposito del piano rappresenta solo uno degli elementi costitutivi [nello specifico la Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto che non risultasse applicabile con riferimento ad una domanda di concordato con riserva, depositata anteriormente al 1 gennaio 2017, la disciplina di cui all'art. 182 ter L.F. come novellato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e in vigore per le procedure di concordato pendenti a quella data e ciò anche se la presentazione della proposta e del piano aveva poi avuto luogo in data successiva]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riguardo ai privilegi di natura generale, la prospettazione di un certo soddisfacimento anche per i creditori chirografari, nonostante l’insufficienza dell’attivo a estinguere le passività privilegiate ad essi anteposte, è ammissibile esclusivamente nel caso della previsione di apporti alla esecuzione del concordato provenienti dall’esterno del patrimonio dell’imprenditore: la c.d. “finanza esterna” o “nuova finanza” deve infatti ritenersi liberamente distribuibile e non soggetta al principio affermato dall’ultima parte del secondo comma dell’art. 160 L.F. che consente che la proposta di concordato preventivo possa prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, solo a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come da attestazione giurata del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) e che il trattamento stabilito per ciascuna classe non alteri l'ordine delle cause legittime di prelazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine di consentire una deroga al principio del rispetto delle cause legittime di prelazione, non possono considerarsi "nuova finanza" nel caso del concordato con continuità aziendale i flussi generati dalla continuità  in quanto possono considerarsi tali solo le risorse finanziarie esterne che vengono apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21541

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: