Tribunale di Vicenza - Diritto del fideiussore del fallito che abbia pagato il creditore principale ad insinuarsi al passivo in attesa che venga, in sede di riparto, accertato il suo diritto di rivalsa.

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Data di riferimento: 
30/06/2021

Tribunale di Vicenza ,  Sez. I civ., 30 giugno 2021 – Giud. Rel. Giuseppe Limitone, Giud. Giovanni Genovese e Silvia Saltarelli.

Fallimento – Coobbligato del fallito - Esercizio del diritto di rivalsa – Condizione necessaria – Integrale pagamento del comune creditore – Insinuazione al passivo – Iniziativa non preclusa.

Fallimento – Fideiussore  del fallito - Diritto di rivalsa – Credito condizionale – Pagamento del comune creditore – Presupposto necessario – Possibile  ammissione al passivo con riserva – Insinuazione o meno del creditore – Irrilevanza – Conflitto tra posizioni creditorie – Questione da risolversi in sede di riparto. 

Nell’art.61 L.F. l’espressione “può essere esercitato”, che si riferisce al regresso tra coobbligati di cui uno dichiarato fallito, va riferita alla fase dei riparti, nel senso che il coobbligato può partecipare ai riparti solo dopo che il comune creditore è stato soddisfatto per l’intero credito; in ragione di ciò, si ritiene sistematicamente coerente, nonché armonizzante sul piano operativo, che l’esercizio del regresso, precluso al coobbligato fino al pagamento integrale del creditore, vada riferito non all’insinuazione al passivo, che pertanto non è impedita, ma al riparto (parziale o finale), che sarà a quello stesso interdetto fino al  verificarsi della condizione legale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

A differenza del credito solo eventuale e futuro, che non può essere ammesso al passivo del fallimento, in quanto ha origine causale post-concorsuale, il credito del fideiussore è condizionale, in quanto il diritto di rivalsa esiste sin dal sorgere dell’obbligazione principale (quindi anteriormente all’apertura del concorso), e va ammesso al passivo con la riserva di verifica dell’attuazione della condizione (pagamento integrale del creditore principale) e ciò a prescindere dal fatto che il creditore principale si sia o meno già insinuato al passivo; sarà la sede del riparto parziale o finale quella in cui, per escludere un duplice pagamento, si risolveranno tutte le questioni relative alle spettanze tra il creditore principale e quello che agisce in via di regresso, dando per intanto la preferenza al creditore non ancora integralmente soddisfatto, e comunicando il riparto anche al fideiussore momentaneamente escluso, per consentire le sue eventuali osservazioni, alle quali potrebbe  far seguire l’impugnativa del riparto. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26393/CrisiImpresa?L%26%2 38217%3Binsinuazione-del-fideiussore-che-abbia-pagato-il-creditore-principale-va-fatta-con-riserva#gsc.tab=0

[con riferimento al fatto che il diritto del fideiussore al regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore principale) non possa sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all'adempimento dell'obbligazione di garanzia, cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25317https://www.unijuris.it/node/5391].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: