Corte di Cassazione (19231/2023) – Amministrazione straordinaria e domanda di ammissione al passivo: istanza di riconoscimento della prededuzione ex art. 3, comma 1 ter, del D.L. n. 347/2003 o del privilegio ex art. 2751 bis, n.5 c.c.

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Data di riferimento: 
06/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 luglio 2023, n. 19231 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Angelina-Maria Perrino.

Amministrazione straordinaria – Istanza di ammissione al passivo - Proposizione da parte di una piccola media impresa -  – Riconoscimento della prededuzione contemplata dall'art. 3, comma 1 ter, del D.L. n. 347/2003 – Stabilimento industriale di interesse strategico nazionale - Gestione da parte dell'impresa ammessa a quella procedura - Presupposto necessario – Inammissibilità di un'interpretazione estensiva di quella norma..

Amministrazione straordinaria – Crediti vantati da società ed enti cooperativi di produzione e lavoro.- Riconoscibilità del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Superamento positivo della revisione – In alternativa, richiesta intesa ad ottenerla – Presupposto non necessario in quella sede – Fondamento.

La prededuzione contemplata dall'art. 3, comma 1 ter, del D.L. n. 347/2003, come convertito dalla L. n. 39/2004, dei crediti,  relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza  e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, nonché dei crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute, oggetto del D.P.C.M. 14 marzo 2014, vantati da piccole medie imprese  nei confronti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono  almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, altera, in deroga al principio previsto dall'art. 2740 c.c., la graduazione dei crediti, ragion per cui deve ritenersi possa riconoscersi solo a vantaggio dei creditori della compagine che risulta titolare di quegli impianti e non anche delle società del gruppo di cui la stessa faccia parte, anche se parimenti ammesse ad amministrazione straordinaria, ciò in quanto si amplierebbe altrimenti inammissibilmente, al di fuori dei chiari limiti delineati dalla previsione di legge, l'attribuzione, di carattere eccezionale, di una speciale fattispecie di prededuzione, così come normalmente definita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751 bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previsti dal comma 3 bis, aggiunto all'art. 82 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell’ambito della procedura di concordato preventivo. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)[la Corte ha al riguardo specificato che la previsione della revisione, o della richiesta tesa ad ottenerla, costituisce una semplificazione per il riconoscimento della natura cooperativa del creditore ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'art, 2751 bis, n. 5 c.c., che è contemplata in sede di concordato preventivo in quanto la verifica dei crediti nel corso di quella procedura non è funzionale all'accertamento e alla selezione delle posizioni concorrenti, tendenzialmente stabili, ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese l'art. 176 L.F., e che è illogico pertanto ritenere che, al di là di quel contesto particolare, la mera richiesta di revisione formulata dall'impresa cooperativa possa tutelare l'affidamento dei terzi che intrattengono rapporti con quella, né tanto meno che detto meccanismo si possa riverberare in danno del soggetto, l'impresa cooperativa appunto, a favore del quale la sua operatività è stata fissata, come erroneamente sostenuto dal Tribunale, la cui decisione è stata pertanto cassata con rinvio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-luglio-2023-n-19231-pres-cristiano-est-perrino

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29724.pdf

[in tema di riconoscimento della prededucibilità dei crediticfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4341 https://www.unijuris.it/node/5535; in tema di natura non processuale ma sostanziale delle norme che attribuiscono ai crediti una particolare qualità: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2022, n. 17738 https://www.unijuris.it/node/6378; in tema di   requisiti per l’ammissione al passivo in privilegio dei crediti delle cooperative di produzione e lavoro: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 02 novembre 2016 n. 22147 https://www.unijuris.it/node/3078 e Cassazione, Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7085 https://www.unijuris.it/node/6175].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: