Tribunale di Ravenna – Concordato liquidatorio: verifica dei crediti concorsuali. Irregolarità gestionali pregresse: irrilevanza ai fini della revoca ex art. 173 L.F..

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Data di riferimento: 
27/10/2015

 

Tribunale di Ravenna 27 ottobre 2015 - Pres. Gilotta, Rel. Farolfi.

 

Concordato preventivo – C.G. -  Accertamento dei crediti –Verifica ai soli fini dell’espressione del voto – Giudizio ordinario – Eventuale possibile controllo definitivo.

 

Concordato liquidatorio – Contrasti circa il diritto al voto – G.D. – Risoluzione sommaria –  Liquidatore – Possibili valutazioni difformi -  Autorità giudiziaria – Pronunzie definitive.

 

Concordato preventivo – Omologazione -  Creditori esclusi dal voto – Influenza sul raggiungimento delle maggioranze - Possibili opposizioni – Provvedimenti di ammissione o esclusione - Riesame da parte del tribunale – Controllo da esercitarsi anche d’ufficio.

 

Concordato preventivo – Modifica della proposta – Deposito della relazione del professionista in corso di procedura – Ammissibilità.

 

Concordato preventivo –Irregolarità gestionali anteriori al deposito della proposta –  Frode ai creditori – Esclusione – Organi della società  - Possibile responsabilità  ex art. 2934 c.c..

 

Concordato preventivo – Omologazione -  Meritevolezza e convenienza della proposta – Accertamento del tribunale – Riforma del 2006/2007 - Indagine esclusa - Presenza di opposizioni – Possibile ricorso a mezzi istruttori –  Valutazioni comparative circa la vantaggiosità della procedura.

 

In sede di concordato preventivo, l’inclusione di un credito nell’elenco formato dal Commissario Giudiziale, ai sensi dell’art. 171 L.F., non attribuisce al creditore, a differenza di quanto avviene in sede fallimentare a seguito della sua ammissione allo stato passivo, alcuna certezza o diritto perfetto, restando impregiudicato l’eventuale accertamento per le vie ordinarie dell’entità e della natura del credito da questi vantato, ciò in quanto la verifica dei crediti concorsuali effettuata dal C.G. è finalizzata solo a stabilire la legittimazione al voto ed il calcolo delle maggioranze utili per l’approvazione della proposta concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)              

 

In caso di concordato liquidatorio, eventuali contrasti circa la misura ed il grado dell’ammissione al voto di alcuni creditori concordatari o circa  la mancata o insufficiente ammissione di altri, vengono risolti ai sensi dell’art. 176 L.F.  in maniera sommaria dal Giudice Delegato al solo fine del calcolo delle maggioranze, senza alcuna influenza sulle valutazioni del liquidatore in ordine alla consistenza e al rango privilegiato o concordatario dei singoli crediti e senza alcun pregiudizio circa le eventuali pronunzie definitive dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla sussistenza dei crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze, i  creditori esclusi dal voto, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, L.F.,  possono, in sede di omologazione del concordato, proporre opposizione al tribunale, che, anche in assenza di contestazioni, deve comunque riesaminare d’ufficio i provvedimenti di ammissione o di esclusione dei creditori adottati dal giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Deve ritenersi legittimo e non costituisce motivo di inammissibilità della proposta il deposito in corso di procedura, a fronte della intervenuta modificazione ex art. 175 L.F. della domanda di concordato, della relazione del professionista di cui all’art. 160, secondo comma, L.F., stante, in particolare, che l’ultimo periodo dell’ art. 161, terzo comma, L.F., come introdotto dalla riforma del 2012, prevede la possibilità di modificare o depositare una relazione supplettiva in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. (Pierluigi Ferrini  Riproduzione riservata)

 

Ove non sia posta in discussione la completezza e la veridicità della situazione economico-patrimoniale che sia stata proposta ai creditori in versione aggiornata e veritiera al momento del deposito del piano, esula completamente dal tema della frode ai creditori e della conseguente  revocabilità del concordato ai sensi dell’art. 173 L.F.,  il  compimento da parte del debitore di presunte pregresse irregolarità contabili, in quanto il comportamento decettivo da parte dello stesso, per essere considerato fraudolento, deve, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, necessariamente avvenire e perdurare nell’ambito della proposta, ragion per cui  le antecedenti irregolarità gestionali possono solo eventualmente comportare, ex art. 2394 c.c.,  la responsabilità degli organi amministrativi della società nei confronti dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

A seguito della riforma introdotta dai D. Lgs.vi 5/2006 e 169/2007, che ha sottratto, in sede di omologazione, alla sfera di indagine del Tribunale l’accertamento dei requisiti di meritevolezza e di convenienza della proposta concordataria,  si deve ritenere che solo la presenza di opposizioni possa consentire, ex art. 180, quarto comma, L.F., l’ingresso, su richiesta delle parti o d’ufficio, di mezzi istruttori e l’effettuazione di valutazioni comparative rispetto alla maggiore o minore vantaggiosità per i creditori delle alternative anche concorsuali praticabili (c.d. cram down). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13815.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: