Tribunale di Ancona – Concordato prenotativo in continuità: autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per la fornitura di beni e servizi e di crediti tributari e previdenziali pregressi.

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Data di riferimento: 
17/06/2016

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 17 giugno 2017 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Maria Letizia Mantovani e Willelma Monterotti.

Concordato con riserva  - Prospettazione della continuità – Crediti anteriori per la fornitura di beni e servizi – Istanza di autorizzazione al pagamento – Attestazione del professionista – Essenzialità e funzionalità – Accoglimento della richiesta.

Concordato con riserva  -  Pregressi crediti tributari e previdenziali – Rateizzazione in corso - Istanza di autorizzazione al pagamento – Urgenza – Presupposto mancante – Diniego – Definitività del decreto di omologa - Beneficio della ratizzazione – Possibile accesso futuro.

Può trovare accoglimento, ai sensi dell’art. 182 quinquies, quinto comma L.F., l’istanza del debitore, che abbia presentato domanda, anche ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., di ammissione, ex art. 186 bis L.F., a concordato preventivo con continuità aziendale, di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per la fornitura di beni e servizi dei quali sia stata attestata da un professionista l’essenzialità ai fini della prosecuzione dell’attività d’impresa e la funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell’ambito di un concordato ex art. 161, sesto comma, L.F., che seppure ancora non ammesso, si prospetti come in continuità, non può trovare accoglimento l’istanza, ex settimo comma, di autorizzazione al pagamento, costituente atto di straordinaria amministrazione, di crediti tributari e previdenziali pregressi, secondo la rateizzazione concordata con i rispettivi Enti, in quanto tale richiesta non presenta il carattere dell’urgenza, essendo possibile, ed anzi opportuno, che il trattamento di quei crediti, trovi collocazione, anche previa proposta di transazione fiscale, nell’ambito del piano concordatario che il proponente deve presentare. Ciò, a maggior ragione, tenuto conto che, stante il divieto di pagamento dei crediti anteriori ex artt. 168 e 184 L.F. e stante che le rateizzazioni dovrebbero, ex artt. 55, secondo comma, e 169 L.F., venir meno dopo il deposito della domanda concordataria, nello specifico prenotativa, la società non decade, in conseguenza del mancato pagamento delle rate durante la procedura, dal beneficio della rateizzazione tributaria e non maturano sanzioni nei suoi confronti ed ha la facoltà di poter accedere  alla rateizzazione solo alla definitività del decreto di omologa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15773.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: