Corte di Cassazione (390/2018) - Fallimento: prededucibilità del credito sorto in funzione della precedente procedura concordataria, anche se maturato nella fase dell'esecuzione successiva all'omologa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/01/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2018 n. 390 – Pres. Antonio Didone, Rel. Magda Cristiano.

Fallimento – Stato passivo – Credito sorto in sede di concordato preventivo – Contratto stipulato  solo nella fase dell'esecuzione – Mancata previsione nel piano – Irrilevanza – Prestazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi – Prededuzione.

I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell'adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato (Principio di diritto) [nello specifico, con riferimento ad un fallimento che era stato dichiarato a seguito della risoluzione di un concordato preventivo con continuità aziendale, la Corte ha ritenuto che dovesse ammesso al passivo in prededuzione, ai sensi dell' art. 111, secondo comma, L.F., in quanto sorto in occasione ed in funzione della procedura minore, il credito maturato da una società per la fornitura di energia elettrica a favore della fallita, come somministrata nel periodo intercorrente tra l'omologazione del concordato precedentemente proposto dalla debitrice e la risoluzione dello stesso,  e ciò anche se il contratto che la prevedeva era stato concluso dal debitore solo in corso di esecuzione, a distanza di tempo  dall'omologa, e quantunque non ne fosse stata contemplata nel piano concordatario la stipula. La fase dell'esecuzione che fa seguito alla chiusura ai sensi dell'art. 181 L.F. della procedura concordataria, non può, ad avviso della Corte, considerarsi scissa rispetto alla fase che l'ha preceduta, essendo il debitore comunque tenuto, dopo l'omologazione ad indirizzare il proprio agire al raggiungimento degli obiettivi, prefigurati nella proposta, che si è prefisso di conseguire attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18830.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: