Tribunale di Rimini – Crisi da sovraindebitamento e procedura ex art. 14 ter L. 3/2012: lo stipendio del debitore deve considerarsi non liquidabile nel rispetto dei limiti di impignorabilità fissati dall’art. 545 c.p.c.

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Data di riferimento: 
05/03/2020

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 05 marzo 2020 – Pres. Francesca Miconi, Giudici Maura Mancini e Maria Carla Corvetta.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Art. 14 ter, sesto comma, lettere a) e b), L. 3/2012 - Crediti ed emolumenti che devono considerarsi esclusi – Cumulabilità – Stipendi – Parte che deve rimanere nella disponibilità del debitore – Necessario rispetto dei limiti di impignorabilità di cui all’art, 545 c.p.c.

In sede di procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14 ter L.3/2012, si devono considerare cumulabili e non alternative tra loro le esclusioni di cui al sesto comma di tale articolo, che sono previste rispettivamente dalla lettera a) “crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.” e dalla lettera b) di detta norma, “crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento”, nonché “stipendi, pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”. Quanto alla previsione di cui alla lettera a) occorre tenere conto che, a  differenza che nel fallimento per il quale dispone l’art 46 L.F., sono esclusi dalla liquidazione e quindi  non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore, a norma del comma 4 dell’art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari o, a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali ), la metà di detti cespiti [nello specifico, il collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento che ai sensi dell’art. 14 quinquies, primo comma, aveva dichiarato aperta la liquidazione, ha in parziale accoglimento del decreto del giudice che lo aveva emesso, tenuto conto che il debitore, come attestato dall’OCC, aveva solo debiti di natura finanziaria e tenuto altresì conto in particolare di quanto lo stesso  doveva mensilmente pagare a titolo di canone di locazione, stabilito che la parte dello stipendio che aveva diritto di mantenere non poteva essere inferiore al limite di impignorabilità di cui alla lettera a) dell’art. 14 ter, sesto comma, L.F. e doveva,  in quel caso, pertanto commisurarsi ai 4/5  di tale reddito e  ha modificato così in aumento il limite che il giudice aveva precedentemente fissato in un importo inferiore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23483.pdf

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